Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16457 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16457 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRANGI EMILIO nato il 08/02/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale
l’imputato era stato condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando
la carenza di motivazione circa il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare che la Corte d’appello non avrebbe tenuto
conto di non meglio precisati elementi positivi di giudizio; elementi la cui sussistenza è,
peraltro, meramente asserita. Né tale può essere considerata l’ammissione degli addebiti,
perché la stessa – come ben evidenziato nella sentenza impugnata – è stata necessitata
dall’evidenza e non ha portato alcun contributo alle indagini.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

3. – Il ricorso è inammissibile.

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