Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16455 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16455 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO LUIGI nato il 29/02/1968 a VILLARICCA

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha – per la parte che qui rileva – confermato la sentenza
del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art.
349, primo e secondo comma, cod. pen. (commesso il 10 marzo 2007), riconosciuta la
recidiva reiterata.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione, per la mancata considerazione

rilievo che i precedenti penali sarebbero remoti e relativi a fattispecie del tutto diverse,
non essendo stata contestata la recidiva in presenti in precedenti occasioni; con la
conseguenza che il reato avrebbe dovuto essere considerato prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure che consistono in mere
affermazioni, del tutto sganciate da puntuali rilievi critici alla motivazione della sentenza
impugnata, la quale risulta, in ogni caso, del tutto logica e coerente.
Del resto, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che la responsabilità
penale è evidente, a fronte della qualità di proprietario-costruttore e custode
dell’imputato, nonché della mancata prospettazione gli elementi di segno contrario.
Quanto alla seconda doglianza, è sufficiente ricordare che il giudice della
cognizione può accertare i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99,
comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata
giudizialmente la recidiva semplice. (ex plurimis, Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Rv.
61308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Rv. 247089). Né l’imputato prospetta in modo
sufficientemente chiaro e specifico le ragioni per le quali la recidiva avrebbe dovuto
essere esclusa il caso di specie. Ne consegue che non può essere dichiarata fa
prescrizione del reato, perché il relativo termine decennale è scaduto dopo la pronuncia
della sentenza impugnata. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame,
trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa
dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla
manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n.
24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

2

dell’impossibilità di impedire l’evento; 2) violazione degli artt. 99 e 157 cod. pen., sui

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuati e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA