Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16455 del 05/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16455 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSCATELLO LUCA N. IL 21/07/1987
avverso la sentenza n. 1504/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 05/02/2016
Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28/05/2015, in parziale riforma della
sentenza del 01/02/2012 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, qualificato il fatto di cessione
di hashish ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato nei
confronti di Muscatello Luca la pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di
multa;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo,
dell’affermazione di responsabilità;
– – che tuttavia il ricorso, oltre ad essere generico perché formulato in termini del tutto
astratti è ancor prima inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. posto che con l’atto di
appello erano state formulate unicamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016
Il Consi er stensore
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con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla prova posta a base