Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16454 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16454 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARSIGLIONE PIERA nato il 27/09/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale
l’imputata era stata condannata, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), 64,
65, 71, 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo vizi della motivazione circa l’attribuzione alla stessa imputata
della realizzazione delle opere abusive. Non si sarebbe considerato che questa risiedeva

presentazione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, nonostante l’immobile
fosse intestato a lei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su mere affermazioni, del tutto
sganciate da puntuali rilievi critici alla motivazione della sentenza impugnata, la quale
risulta, in ogni caso, del tutto logica e coerente.
La Corte d’appello ha correttamente evidenziato, che dall’istruttoria espletata, è
emerso che la circostanza che l’imputata si trovasse all’estero e fosse ignara dei lavori,
oltre a essere meramente asserita, è anche puntualmente smentita dal fatto che questa,
proprietaria dell’edificio, era residente presso l’immobile proprio nel penodo in cui i
lavori erano stati svolti e aveva personalmente presentato la richiesta di sanatoria.
4.

– Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

all’estero e ignorava l’esistenza dei lavori iniziati dal precedente proprietario, fino alla

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