Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16453 del 27/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16453 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIAQUINTO PIETRO nato il 04/08/1966 a TARANTO
avverso la sentenza del 15/11/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Taranto ha – per quanto qui rileva – condannato l’imputato
alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, dei digs. n. 152 del
2006 (il 14 dicembre 2011).
2. – Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha proposto un’impugnazione
qualificata come appello, chiedendo l’assoluzione dell’imputato stesso, sul rilievo che il
trasporto di rifiuti posto in essere non integrerebbe il reato contestato. Si lamenta anche
presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’impugnazione – che deve essere qualificata come ricorso per cassazione,
ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non
appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna
alla sola pena dell’ammenda — è inammissibile.
Il ricorrente non formula censure relative a lacune o vizi logici della motivazione
della sentenza impugnata, limitandosi a genericamente contestare nel merito la
valutazione dei fatti.
Deve in ogni caso rilevarsi che
l’iter logico seguito dal Tribunale risulta
pienamente corretto, perché valorizza i dati emergenti dal quadro istruttorio ed
evidenzia, in diritto, che il trasporto dei rifiuti rientra pienamente nella fattispecie di
reato contestata (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 15617 del 04/04/2013).
Del tutto generico risulta, poi, il richiamo all’applicabilità dell’art. 131 bis cod.
pen., non avendo l’imputato neanche prospettato compiutamente l’esistenza in concreto
dei relativi presupposti.
3.3. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato, perché il relativo
termine quinquennale è scaduto il 14 dicembre 2016, ovvero dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (15 novembre 2016). A fronte di un ricorso inammissibile, quale
quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o
alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,
n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., pur in presenza dei relativi
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 2.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.
P.Q.M.