Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16453 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16453 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCUDERI LUIGI N. IL 10/11/1988
avverso la sentenza n. 4604/2015 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

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Ritenuto :
– -che Scuderi Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania
in data 09/07/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di anni tre di reclusione ed euro
10.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione alla detenzione per cessione a terzi di hashish per complessivi gr. 28,3;
— che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’ accertamento
degli elementi costitutivi del reato contestato;

–che ai fini della sentenza di applicazione della pena è infatti unicamente richiesto che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.;
— che in proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5,
n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

– – che il ricorso è inammissibile;

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