Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16452 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16452 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MELE IRENE nato il 07/03/1950 a GINOSA
D’ETTORE GAETANO nato il 19/09/1980 a CASTELLANETA

avverso la sentenza del 13/12/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza di
primo grado, con la quale gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati per il
reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (il
6 marzo 2012).
2. – Avverso la sentenza il difensore ha proposto, con unico atto, impugnazioni
qualificate come appelli, deducendo: 1) vizi della motivazione in relazione alla

della società proprietaria dell’autocarro che aveva trasportato i rifiuti depositandoli in
modo incontrollato e l’imputata Mele sarebbe stata del tutto estranea alla fattispecie;
2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della
pena; 3) l’insussistenza dei presupposti della disposta confisca obbligatoria del mezzo
utilizzato per il trasporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Le impugnazioni – che devono essere qualificate come ricorsi per cassazione,
ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposte contro sentenza non
appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna
alla sola pena dell’ammenda – sono inammissibili.
I ricorrenti non formulano censure relative a lacune o vizi logici della motivazione
della sentenza impugnata, limitandosi a genericamente contestare nel merito la
valutazione dei fatti e a prospettare interpretazioni di diritto manifestamente infondate.
Deve in ogni caso rilevarsi che

l’iter logico seguito dal Tribunale risulta

pienamente corretto, perché valorizza i dati emergenti dal quadro istruttorio ed
evidenzia che, nel caso in esame, dall’esame testimoniale, dalla documentazione
fotografica, nonché dalle stesse dichiarazioni dell’imputato D’Ettorre, emerge che i
materiali trasportati avevano le caratteristiche dei rifiuti speciali non pericolosi e che gli

responsabilità penale, sul rilievo che l’imputato D’Ettorre sarebbe stato solo il contabile

imputati erano l’una la legale rappresentante della società e l’altro il soggetto che si
occupava della gestione del trasporto abusivo di rifiuti (pagg. 1-2 della sentenza).
Del tutto generiche risultano, poi, le censure relative alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena e alla confisca, essendo prive di
riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata.
3.3. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato, perché il relativo
termine quinquennale è scaduto il 6 marzo 2017, ovvero dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (13 dicembre 2016). Trova infatti applicazione il principio,
costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità

2A-t'(

di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione,
anche dovuta alla genericità o alfa manifesta infondatezza dei motivi, che non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009,
n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA