Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16452 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16452 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIGNONI MARCO N. IL 27/04/1984
avverso la sentenza n. 212/2015 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto :
– -che Cignoni Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Livorno
in data 28/05/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di anni uno e mesi undici di
reclusione ed euro 3.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309
del 1990 in relazione alla detenzione di dieci panetti di hashish per complessivi gr. 995,2
destinati al consumo anche di terzi;

– – che il ricorso è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– -che inoltre, a fronte dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in
sede di legittimità volta a contestare l’entità della pena applicata o le modalità della sua
determinazione (Sez. 2, n.7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric, Rv. 263431) né può
riconoscersi alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di
motivazione, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà
pattizia;
– – che la deduzione in ordine alla particolare tenuità del fatto è del tutto generica;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

– – che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129 c.p.p. e circa la determinazione della pena,
da ritenersi eccessiva anche in ragione della particolare tenuità del fatto;

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