Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16450 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16450 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO ANTONIO nato il 01/02/1988 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale
l’imputato era stato condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
vizi di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e circa il trattamento
sanzionatorio, che sarebbe sproporzionato alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza.

3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a contestare genericamente la motivazione della
sentenza impugnata senza sostanzialmente prospettare ragioni di illogicità o
contraddittorietà della stessa. La Corte d’appello ha, del resto, adeguatamente evidenziato
che la recidiva deve essere ritenuta sussistente per la presenza di un precedente penale
dell’imputato, recente e specifico, dal quale si desume una notevole capacità delinquere,
sintomo effettivo di maggiore pericolosità. Quanto alla pena, i giudici di secondo grado
correttamente considerano che la stessa non si discosta dal minimo edittale in modo
significativo, pure in presenza di una personalità negativa e dell’utilizzazione di un mezzo di
trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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