Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16450 del 09/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16450 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LUCA COSIMO N. IL 02/11/1967
avverso la sentenza n. 403/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale persona del 1Dott.
che ha concluso per
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dito, per la parte civile, l’Avv
/U
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/10/2012

Ritenuto che la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 5 novembre 2011, ha

confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana,
del 15 gennaio 2009, con la quale De Luca Cosimo era stato condannato per il
reato di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in
assenza di permesso di costruire, un manufatto delle dimensioni di mt. 7 x mt.
4, fatto accertato il 22 gennaio 2005;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento
della sentenza lamentando la nullità della sentenza per violazione di legge in

avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato già maturata anteriormente
alla pronuncia di secondo grado, atteso il termine di quattro anni e sei mesi,
applicabile al caso di specie ratione temporis ed il corretto metodo di computo
del periodo di sospensione, errato invece dalla Corte di appello che avrebbe
considerato 487 giorni anziché 463;

Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e come tale

inammissibile;
che infatti considerato il regime della prescrizione applicabile al caso di specie
ratione temporis, essendo il tempus commissi delicti

il 22 gennaio 2005, è

quello previgente, il quale deve però essere applicato “in toto”, ossia nella
disciplina complessiva, inclusa anche quella relativa al computo delle
sospensioni;
che infatti è stato affermato che in tema di prescrizione non è consentita la
simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n.
251, c.d. ex-Cirielli e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore
convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra
disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10, c.2,
della legge citata (cfr. Sez.1, n. 2126 del 19/12/2007, dep. 15/1/2008, Della
Valle, Rv. 238639; nella fattispecie ove il ricorrente invocava la possibilità di
applicare la disciplina previgente, quanto all’applicazione del termine di
prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di
sospensione del suo corso);
che pertanto la sospensione connessa ai rinvii delle udienze dibattimentali non
prevede il limite di sessanta giorni, come nell’attuale sistema, ma va computata
per l’intero periodo del rinvio, per cui il calcolo dei giorni di sospensione del
dibattimento effettuato dai giudici di secondo grado è corretto;
che l’inammissibilità genetica dei dedotti motivi di ricorso, impedendo l’istaurarsi
di un valido rapporto impugnatorio, preclude la rilevazione e declaratoria del
sopravvenuto spirare (successivo all’impugnata decisione di secondo grado) del
termine di prescrizione per i reati ascritti alla ricorrente;

relazione al disposto di cui agli artt. 157 e 159 c.p., atteso che la Corte di appello

che alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

ammende.

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