Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1645 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1645 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PADOVANI MARCO N. IL 20/05/1950
avverso l’ordinanza n. 333/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
5 e i NA- cc,
IA—
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S
4-92

LA1. b

Data Udienza: 28/11/2012

e

N. 47091/11-RUOLO N. 2 C.C.N.P. (1979)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 1 luglio 2011 la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente
accolto l’istanza proposta da PADOVANI Marco, intesa ad ottenere la
rideterminazione del cumulo di pene operato dalla Procura generale con
provvedimento n. 149/2009, ed ha pertanto fissato il fine pena al 2 maggio

3.Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso per
cassazione PADOVANI Marco per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-erronea applicazione della legge penale nella parte in cui le pene estinte per
condono gli erano state detratte immediatamente dopo l’esecuzione del cumulo
materiale e prima di procedere ad eventuali cumuli giuridici ed all’applicazione
dei criteri moderatori di cui all’art. 78 cod. pen.
Ha ritenuto applicabili alla specie i principi innovativi introdotti dalla Corte di
Cassazione con la sentenza delle SS.UU. n. 36837 del 15 ottobre 2010, secondo
cui il condono sarebbe stato applicabile solo con riferimento a pene suscettibili di
esecuzione e quindi dopo che dal cumulo fossero state escluse le pene già
eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa;
II)-mancato conteggio in suo favore di mesi 9 e giorni 6 di fungibilità per pena
relativa ad una custodia cautelare sofferta nel 1992.
CONSIDERATO IN DIRITTO

LE’ infondato il motivo di ricorso proposto da PADOVANI Marco sub I), riferito
alla sua richiesta di ottenere l’applicazione dell’indulto, di cui alla legge n. 241
del 2006, in presenza di cumulo di pene, dopo l’applicazione di eventuali cumuli
giuridici e del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
2.La giurisprudenza di questa Corte è invero concorde nel ritenere che l’art. 174
secondo comma cod. pen., alla stregua del quale “nel concorso di più reati
l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme
concernenti il concorso dei reati”, comporta che dal cumulo materiale delle pene
il giudice dell’esecuzione deve innanzitutto detrarre in un’unica soluzione la
diminuzione di pena per l’indulto e soltanto dopo potrà applicare il criterio
moderatore di cui all’art. 178 cod. pen. e lo sbarramento del quintuplo della pena
più grave (cfr. Cass. Sez. feriale n. 32955 del 29/7/2008, Marra, Rv. 240610).
Invero il criterio moderatore del cumulo giuridico si pone come temperamento
legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza dunque la

2016, avendo tenuto conto di giorni 1395 di liberazione anticipata.

possibilità di includere in esso le pene già coperte dal condono, le quali
verrebbero altrimenti a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo
dell’applicazione del criterio mediatore di cui all’art. 78 cod. pen., e poi del loro
scorporo integrale dal cumulo giuridico (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12709 del 6/3/2008,
Di Giovanni, Rv. 239377).
3.Nè può ritenersi che siffatto orientamento giurisprudenziale sia stato in qualche
modo innovato dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.36837 del
l’indulto e la sospensione condizionale della pena nell’ambito del giudizio di
cognizione ed avendo essa statuito che, in caso di sospensione della pena, la
stessa non può altresì formare oggetto di indulto.
I condivisibili principi espressi nella sentenza da ultimo citata non possono essere
estrapolati ed applicati anche alla specie in esame, in quanto la citata sentenza
delle SS.UU. ha ad oggetto il diverso tema della contestuale applicabilità nella
fase cognitiva dell’indulto e della sospensione condizionale della pena, mentre la
questione sollevata nella presente sede riguarda il diverso problema
dell’applicazione dell’indulto nella fase esecutiva ed in presenza di un cumulo di
pene.
4.E’ invece fondato il motivo di ricorso sub II), concernente il mancato conteggio
in favore del ricorrente di mesi 9 e giorni 6 di fungibilità per pena relativa ad una
custodia cautelare sofferta nel 1992; detta omissione, rilevata altresì dal P.G.
presso questa Corte nel parere depositato 1 1 11 giugno 2012, emerge inveroi
dall’esame degli atti; e con riguardo a detta omissione gli atti vanno trasmessi
alla Corte d’appello di Venezia affinché si pronunci nuovamente sul punto.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al computo del presofferto e rinvia
per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Venezia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 28 novembre 2012.

15/7/2010 (Rv. 247940), riguardando essa il diverso tema del rapporto fra

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA