Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16449 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16449 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALLALI MUSTAFA’ N. IL 18/03/1987
avverso la sentenza n. 3429/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto :
– -che Mallali Mustafa ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data
13/07/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di mesi otto di reclusione ed euro
1.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla
detenzione di complessivi gr. 1,786 di cocaina pura;
– – che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza non essendo
state esplicate le ragioni per cui si è ritenuta corretta la prospettazione delle parti in ordine
alla entità della pena inflitta e si è recepito supinamente l’accordo intervenuto tra le parti;

– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– -che quanto poi alla entità della pena, la censura è assolutamente generica;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

— che il ricorso è inammissibile;

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