Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16448 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16448 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASEMOTA PATIENCE OMOSIGHO N. IL 03/06/1966
CISSE GAOUSSOU N. IL 06/01/1992
DAIX AGUIE VINCENT N. IL 22/10/1981
DIALLO DAOUDA N. IL 26/12/1977
DOMINIQUE FRANCIS N. IL 21/07/1976
DOUMBIA DRAMANE N. IL 22/03/1977
DOUMBIA MOUSSA N. IL 01/01/1969
IRIOGBE LOVE N. IL 12/04/1984
KONATE MADIOP N. IL 19/06/1983
KONE ALI’ N. IL 18/12/1977
KONATE MANDIAN N. IL 05/06/1972
OgOIRUOELE SMITH N. IL 24/03/1976
avverso la sentenza n. 6736/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

- che con tali ricorsi i suddetti hanno lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla
rilevata insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. (segnatamente, Konate
Mandian Cisse Gaoussou, Daix Aguie Vincent, Doumbia Dramane, Doumbia Moussa, Kone Ali,
Asemota Patience Omosigho, Donninique Francis, Iriogbe Love, Diallo Daouda, Okoiruele
Smith), alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche per illegittimità o tardività della proroga
disposta (Asemota Patience Omosigho), alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie
di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. (Konate Madiop), alla mancanza ed illogicità di motivazione
quanto alla disposta espulsione ex art.86 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Diallo Daouda) e, infine,
alla mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità, nella condotta di occultamento di
quantitativi imprecisati di stupefacente, del reato ex art. 378 c.p. (Konate Mandian);
– – che i ricorsi sono inammissibili;
– – che infatti quanto alle doglianze in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla
insussistenza di cause di proscioglimento, questa Corte ha ripetutamente affermato che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.
(da ultimo, Sez.5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– -che quanto alla censura di inutilizzabilità delle intercettazioni la stessa è del tutto generica
non precisandosi quali delle stesse sarebbero coinvolte dalla pretesa inutilizzabilità (cfr. Sez. U,
n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416);
– – che inoltre non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della
sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il
giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444,
comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla
applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 7401 del
31/01/2013, P.G. in proc. Gjataj, Rv. 254878);
– -che la motivazione resa circa l’ordine di espulsione, logicamente fondata sulla rilevanza degli
episodi di spaccio contestati e su quelli già giudicati, appare insindacabile;
– -che infine, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto sub art. 73 cit. in quello di
favoreggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione
del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo
in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario

Ritenuto che Konate Mandian, Cisse Gaoussou, Daix Aguie Vincent, Doumbia Dramane,
Doumbia Moussa, Kone Ali„ Asemota Patience Omosigho, Dominique Francis, Konate Madiop,
Iriogbe Love, Diallo Daouda e Okoiruele Smith hanno proposto atti di ricorso avverso la
sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 17/04/2015 che ha applicato nei loro
confronti, per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione a varie condotte di acquisto e/o cessione di cocaina e, in taluni casi, anche di eroina,
le pene di cui al dispositivo di tale sentenza;

immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo
in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario
passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con
immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 6, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.
264766);

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00 ciascuno;

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