Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16447 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16447 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI ANGELO nato il 31/10/1954 a CATANIA

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale
t’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per
avere distrutto o occultato fatture.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando vizi della motivazione in relazione alla mancata specificazione della
natura del reato, se di distruzione o occultamento, e al mancato rilievo della prescrizione.

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non
specifico.
È sufficiente evidenziare, quanto alla natura del reato, che lo stesso imputato – come
emerge dalla sentenza impugnata – ha pienamente esercitato il diritto di difesa, in quanto
ha affermato di avere tenuto sul suo computer le fatture e di averle, dunque, occultate, non
avendole mai prodotte in sede di accertamento. Del pari correttamente la Corte d’appello
ha individuato il tempo di commissione del reato nella data dell’accertamento fiscale, 24
maggio 2012; con la conseguenza che lo stesso non è prescritto.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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