Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16447 del 05/02/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16447 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 867/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto:
– – che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 07/04/2015, ha confermato la sentenza
del 10/11/2014 del Tribunale di Bologna di condanna di A.A. per il reato di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al concorso nel trasporto di hashish per un
peso complessivo di kg. 8,749 di hashish e per il reato di cui all’art. 75 del d. Igs. n. 159 del
2011 per l’inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale;

c.p.p. essendosi egli unicamente trovato in auto con qualcuno che parlava al telefono con altro
soggetto autore del reato e non essendo emersi riscontri circa l’addebitato concorso;
– – che con un secondo motivo ha censurato la motivazione riguardante la mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.;
– – che il primo motivo di ricorso è inammissibile : la sentenza impugnata ha infatti dato
puntuale conto dell’attribuibilità all’imputato, che si era posto in viaggio con altro coimputato
da Bologna a Torino e ritorno, a bordo di una di due auto che procedevano insieme (sull’altra
era occultato lo stupefacente), di una condotta che consisteva nel fare da staffetta al trasporto
di stupefacente;
– -che infatti ha precisato che le ragioni apparentemente addotte per il viaggio dall’imputato
(l’accompagnamento del coimputato Zorgan per l’incontro di questi con un commerciante di
auto a Torino che poi non si era fatto trovare) dovevano ritenersi illogiche ed incongruenti in
particolare perché solo con la prospettiva dell’interessamento alla presenza della droga egli
avrebbe ragionevolmente potuto acconsentire di rischiare di essere sorpreso in violazione degli
obblighi connessi alla misura di prevenzione cui era soggetto in quel momento;
– -che a fronte di tale lettura, di per sé logicamente motivata, il ricorrente ha in realtà
unicamente prospettato una diversa valutazione degli elementi di prova, richiedendo una
rilettura degli stessi, che, se anche fosse più plausibile, non può trovare spazio nella presente
sede di legittimità (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
265482);
–che quanto al secondo motivo va ricordato come la circostanza attenuante del contributo
concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l’apporto del correo risulti così
lieve da apparire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto
marginale (da ultimo, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv.264455);
– -che nella specie il ricorrente si è limitato sernplicemente,a fronte della motivazione secondo
cui tutti i soggetti sarebbero stati paritariamente coinvolti nell’approvvigionamento della droga,
a contestare il giudizio di non concedibilità restando pertanto su un piano del tutto generico;
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della

i

–che l’imputato ha proposto ricorso lamentando con un primo motivo la violazione dell’art. 192

Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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