Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16446 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16446 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZACCARIA CARMELO N. IL 24/06/1947
avverso la sentenza n. 4236/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
2. Il ricorso è inammissibile.
I formulati motivi sono manifestamente infondati ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , c.p.p. e sorretti da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Il preteso stato d’incapacità d’intendere e di volere è stato escluso
dalla Corte di merito con motivazione in questa sede incensurabile, che si
è avvalsa delle competenze tecniche di settore (in effetti lo Zaccaria non
risulta soggetto affetto da psicosi, bensì da disturbo del comportamento,
tale da non influire sulla sfera volitiva e conoscitiva).
Le attenuanti generiche sono state escluse sulla base di congrua
motivazione, la quale ha tenuto conto dei plurimi, ed anche gravi,
precedenti e della condotta pericolosa messa in atto con la guida operata
sotto l’effetto di alcol e farmaci.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in oma il 13 gennaio 2016
Il Con iglie
estensore
Il Preffde te
1. Zaccaria Carmelo, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale adducendo che
la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’incapacità d’intendere e
di volere dell’imputato al momento del fatto, nonché immotivatamente
escluso l’attenuante di cui all’art. 62bis, cod. pen.