Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16446 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16446 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGIO VITTORIO N. IL 17/08/1970
avverso la sentenza n. 1222/2016 TRIBUNALE di POTENZA, del
10/11/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 12/05/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Potenza, a richiesta delle parti
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato Giorgio Vittorio, in
concorso di circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla
contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa in
relazione al reato, di detenzione illegale di arma da sparo e di munizioni.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto

129 cod. proc. pen., difettando ogni accertamento circa l’efficienza e la
funzionalità dell’arma.
3. Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, in data 30 marzo
2017, il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso per il
tramite dei difensori muniti di procura speciale. Ai sensi dell’art. 591 cod. proc.
pen., ne va dunque dichiarata l’inammissibilità, cui segue la condanna al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa
delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 12/05/2017

Il C

igliere est sore

Rosaiha Saracen

Il Preside
6- te ,
dton i o I<( ricorso per cassazione per lamentare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art.

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