Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16445 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16445 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAJTIC DANIELE N. IL 04/05/1986
avverso la sentenza n. 4055/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

1. A Sajtic Daniele con la sentenza di cui in epigrafe è stata applicata la
pena dalle parti concordata. L’imputato si duole dell’entità della pena,
denunziando mancanza di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma
1, lettera c), c.p.p., in quanto i motivi sono privi del requisito della
specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass.
S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che
l’istituto del patteggiamento trova il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito
dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che
chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare,
che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure
che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a meno che la pena
determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass. VI,
21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta
e la valutazione in ordine al giudizio di bilanciamento e alla congruità
della medesima risulta effettuata con ampio dispendio motivazionale.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento
euro alla C ssa sdelle ammende.
Così deciso in R a il 13 gennaio 2016
Il P
Il Conlierj estensore

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