Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16445 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16445 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal P.M. presso la Procura di Noia nei confronti di
Saladino Pietra, nato a Napoli il 3/5/1947
Montella Francesco, nato a Portici il 13/4/1952
Marcaida Rotaeche Jose Ramon, nato a Bilbao (Spagna) il 16/1/1958
Boato Betran Manuel Maria, nato a Bilbao (Spagna) il 9/2/1955
avverso la sentenza 30/11/2010 del Gup presso il Tribunale di Nola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Bruno Von Ax, anche per l’avv. l’avv. Dostuni Vincenzo che ha
concluso per l’inammissibilità – rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza, ex art. 425 cod. proc. pen. emessa in data 30/11/2010

il Gup presso il Tribunale di Noia, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Saladino Pietro, Montella Francesco e Marcaida Rotaeche Jose

1

Data Udienza: 05/04/2013

Ramon per il reato di truffa aggravata, di cui al capo A) e non doversi
procedere nei confronti di Saladino Pietro, Montella Francesco e Boato Betran
Manuel Maria per il reato di truffa di cui al capo B) perchè il fatto non
sussiste.
2.

I fatti contestati riguardavano l’evasione del pagamento dell’IVA

effettuata dagli imputati nelle vesti di amministratori di alcune società,

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. deducendo violazione

di legge e dolendosi che l’orientamento espresso dal giudicante con la
sentenza impugnata lascerebbe privo di ogni censura penale il
comportamento di chi fraudolentemente pone in essere un meccanismo che
consente un risparmio d’imposta, mediante la fittizia creazione di un
inesistente credito IVA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Questa Sezione si è già occupata di analoga vicenda a seguito del

ricorso proposto da Briatore Flavio avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso in data 10 dicembre 2010 dal g.i.p. del Tribunale di
Genova con la sentenza n. 46591 del 29 settembre 2011.In punto di diritto,
tale sentenza ha testualmente rilevato che:
<>.
7.

La Corte osserva, inoltre, che se il fatto continuasse a costituire

reato (alla stregua della normativa comune), costituirebbe una grave aporia
sistematica l’affermazione secondo cui la dichiarazione dei redditi non
Integra gli estremi della notitia criminis e non deve essere trattata come
tale. Quindi la Corte rileva testualmente che:
8.

«un ulteriore argomento a sostegno della non applicabilità dell’art.

640-bis c.p. alla materia fiscale si trae dall’art. 7 della Convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (oggi dell’Unione
Europea) del 26 luglio 1995. La norma, nel porre il principio ne bis in idem
“Europeo” (“la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo
in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro
per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata
eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi
della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna”), conferma
che la tutela degli interessi finanziari comunitari deve essere attuata
mediante un sistema sanzionatorio che è esaustivo degli interventi
repressivi, non solo all’interno dei confini nazionali, ma anche nella
dimensione comunitaria. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni unite
hanno quindi concluso che “in definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco
non può che esaurirsi all’interno del quadro sanzionatorio delineato dalla
apposita normativa. (…) Vi è, dunque, una generale specialità delle
previsioni penali tributarie in materia di frode fiscale, le quali, in quanto

quanto non costituisce notizia di reato. Emergono quindi due elementi che

disciplinano condotte tipiche e si riferiscono ad un determinato settore di
intervento della repressione penale, esauriscono la connessa pretesa
punitiva dello Stato (e della Unione Europea)”.
9.

Nella specie, al Briatore è stato contestato il reato di cui all’art. 640

c.p., commi 1 e 3, perché, in concorso con altri, avrebbe rappresentato
falsamente – anche attraverso la realizzazione di una complessa struttura
societaria volta a dissimulare l’effettiva destinazione del bene – che
imponibilità i.v.a. in relazione alla fornitura del carburante.
10.

La condotta naturalistica così descritta non rientra in alcuna delle

fattispecie criminose di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputazione, infatti, è
strutturata secondo un criterio di tutela “anticipata” dell’interesse
dell’erario, dal momento che l’azione delittuosa è individuata non già
nell’evasione dell’imposta in se, bensì nella creazione di un’apparenza
idonea a creare l’inganno circa la sussistenza dei presupposti (destinazione
esclusivamente commerciale e proprietà extracomunitaria del natante) per
l’esenzione dal pagamento dell’i.v.a..
11.

Facendo applicazione dei principi di diritto teste illustrati, il fatto è

quindi penalmente irrilevante, non essendo legittimo impiegare una norma
incriminatrice di diritto comune per perseguire una condotta certamente
lesiva degli interessi fiscali dello Stato e della Comunità Europea, ma
estranea alle fattispecie tipiche del sistema penale tributario».
12.

Questo Collegio condivide la decisione sopra richiamata ed i principi

di diritto ivi espressi. Pertanto nessuna censura è possibile avverso la
sentenza impugnata, che, escludendo la configurabilità del reato di cui
all’art. 640 cpv cod. pen., è coerente con l’indirizzo giurisprudenziale sopra
delineato, anche se non espressamente richiamato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 5 aprile 2013
Il Consigliere estensore

residente

l’imbarcazione denominata “Force Blue” versava nelle condizioni di non

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