Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16444 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16444 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DONATO TOMAS N. IL 15/12/1975
avverso la sentenza n. 2077/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
1. A Di Donato Tomas con la sentenza di cui in epigrafe è stata applicata la pena
dalle parti concordata. L’imputato assume essere stata violata la legge per
essere stata quantificata la pena della multa in 300 euro, invece che in 333,33
euro.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in oma il 13 gennaio 2016
Il Consigl
nsore
Il Presi
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
in palese carenza d’interesse, non potendo il ricorrente di certo dolersi per aver
avuto assicurato un trattamento sanzionatorio più favorevole.