Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16444 del 12/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16444 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORETTI MIRO N. IL 03/12/1966
avverso la sentenza n. 1004/2013 TRIBUNALE di PISA, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
Data Udienza: 12/05/2017
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Pisa dichiarava Moretti Miro
responsabile del reato di cui alla L.
n. 110 del 1975, art. 4, commesso il
23.02.2012 portando fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un
taglierino in metallo con lama di cm. 8 e, ritenuta l’ipotesi lieve, lo condannava
alla pena di mille euro di ammenda. Osservava a ragione che il porto era, nella
sua obiettività, pacifico, e che il ricorrente aveva deviato repentinamente alla
poi, trovato nel vano portaoggetti del ciclomotore e l’imputato non aveva fornito
alcuna giustificazione. Nel dibattimento il difensore aveva argomentato che il suo
assistito era stato controllato mentre era intento a riparare il proprio ciclomotore
e che il taglierino era destinato a tale esigenza tecnica. Ma l’addotta circostanza
non aveva trovato alcun riscontro, essendo anzi smentita dalle risultanze
acquisite e inoltre, a differenza degli altri attrezzi pure rinvenuti nel vano
portaoggetti, non era dato comprendere a quale funzione tecnica servisse uno
strumento da taglio quale il cutter caduto in sequestro; nessuna giustificazione
processualmente utilizzabile, infine, era stata al riguardo fornita dall’imputato.
2. Ricorre Moretti, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento della
sentenza impugnata.
Denunzia (illustrando le doglianze anche con la memoria difensiva pervenuta
in data 28.4.2017) violazione della legge sostanziale e vizio della motivazione
giacché le circostanze concrete e le qualità estrinseche dello strumento
conducevano ad escludere che esso potesse essere considerato arma impropria,
essendo destinato a finalità manutentive al pari degli altri oggetti (guanti,
martello, chiave inglese) rinvenuti nel vano portaoggetti del ciclomotore.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
Le deduzioni con le quali si sostiene violata la legge sostanziale sono
manifestamente infondate, giacché la nozione di oggetto atto ad offendere, del
quale è vietato il porto senza giustificato motivo, comprende qualsiasi oggetto
che per materiale, dimensioni e struttura, possa essere proficuamente usato per
l’offesa.
L’idoneità all’offesa e la mancanza di motivi idonei a giustificare il porto sono
poi questioni di fatto, che la sentenza impugnata ha adeguatamente affrontato e
risolto (ricordando in particolare che l’imputato aveva tentato dì sottrarsi al
controllo), mentre agli argomenti spesi dal difensore il Tribunale ha fornito
specifica risposta, rimarcando come essi fossero privi di qualsivoglia ancoraggio
fattuale.
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vista dei verbalizzanti impegnati in attività di controllo; il taglierino era stato,
Le doglianze, meramente ripetitive, si risolvono dunque tutte in
apprezzamenti e tentativi di confutazioni nel merito, improponibili in questa sede
a fronte della assenza di vizi della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017
Ilcjonsiglierestensore
Il Presidente
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determinare in euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..