Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16444 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16444 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso, ex art. 625 bis cod. proc. pen., proposto da
De Rossi Gianni, nato a Padova il 5/11/1969
avverso la sentenza n.6550, emessa in data 25 gennaio 2012 dalla VI
Sezione penale di questa Corte;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
essere i reati estinti per prescrizione;
udito per l’imputato, l’avv. Simon Pietro Francesco Ciotti, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. De Rossi Gianni chiedeva
la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n.6550, emessa
in data 25 gennaio 2012 dalla VI Sezione penale, assumendo che la Corte,
per mero errore di calcolo non aveva dichiarato prescritti i reati ascritti al
Data Udienza: 05/04/2013
prevenuto, pur essendo spirato il termine, indicato dalla stessa Corte, di
dodici anni e sei mesi prima del periodo di sospensione disposto nel corso
del giudizio di legittimità dal 15 novembre 2011 al 25 gennaio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, è
reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva
conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi
da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011 Cc. (dep. 17/10/2011 ) Rv.
250528).
2.
Nel caso di specie non v’è dubbio che le conclusioni cui è giunta la
sentenza impugnata in punto di prescrizione sono frutto di un evidente
errore di calcolo, desumibile dal testo del provvedimento. In motivazione,
infatti, la Corte precisa che il termine di 12 anni e 6 mesi decorre dal
2/12/1998 per i capi 49 e 50 e dal 28/4/1999 per il capo 51. Quindi la Corte
conclude che tale termine non è ancora spirato: «dovendosi tener conto
del periodo di sospensione disposto nel corso di questo giudizio di
legittimità dal 15/11/2011 al 25/1/2012».
Orbene, il termine decorrente dal 2/12/1998 è spirato il 2/6/2011, mentre
quello decorrente dal 28/4/2009 è spirato il 28/10/2011. Pertanto la
sospensione della prescrizione, disposta il 15/11/2011, deve ritenersi
inefficace in quanto i reati in parola si erano già prescritti.
3.
440~4Pertanto la sentenza ler-9~e~ impugnata deve essere rettifreerte, a
norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen. nel senso che
devono essere
dichiarati estinti per prescrizione tutti i reati ascritti a De Rossi Gianni, con
la conseguenza che deve essere annullata senza rinvio la sentenza della
Corte d’appello di Trieste del 7/10/2010.
P.Q.M.
Annulla la sentenza n. 6550/2012 emessa il 25/1/2012 da questa Corte,
Sezione sesta penale
5, per l’effetto, annulla senza rinvio, la sentenza della
Corte d’appello di Trieste n. 1138 del 7/10/2010 per essere i reati ascritti a
2
ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del
De Rossi Gianni estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso, il 5 aprile 2013
I Presidente
Il Consigliere estensore