Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16443 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16443 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EBUEKI GABRIEL IKPONMWONSA N. IL 16/11/1973
avverso la sentenza n. 1787/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 12/05/2017

4F

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la
sentenza in data 31 gennaio 2014 del Tribunale di Venezia, appellata da Ebueki
Gabriel Ikponmwonsa, nella parte in cui il medesimo era stato ritenuto
responsabile del tentato omicidio di Oribhabor Daniel (commesso il 21 gennaio
2014). In parziale riforma, disapplicata la recidiva, riduceva la pena ad anni
sette mesi sei di reclusione.

2. Ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento della
sentenza impugnata, denunziando violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile, in quanto generico
e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad
essa sottratte.
Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al
riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali dell’imputato e il
mancato risarcimento del danno, trattandosi di parametri considerati dall’art.
133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell’art. 62 bis cod. pen., a fronte del
quale il ricorso evoca argomenti del tutto aspecifici ma nessun concreto e
significativo elemento di segno opposto non considerato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017
-.
Il Ccrsigliere e

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