Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16442 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16442 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Dott. ADET TONI NOVIK
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dott. ROSA ANNA SARACENO
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

Presidente

– N.
,

– Consigliere – Consigliere _
– Rei, Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZONE ROSARIO N. IL 15/12/1970
SORBINO CARLO N. IL 03/03/1971
avverso l’ordinanza n. 202/2015 TRIBUNALE di NAPOLI, del
29/01/2016
dato avviso alle partì;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

(15e4

REGISTRO GENERALE
N. 3861012016

Data Udienza: 12/05/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione,
ha rigettato l’istanza avanzata da Pizzone Rosario e Sorbino Carlo, volta alla
declaratoria della continuazione tra i reati di partecipazione ad associazione di
stampo mafioso e episodi di estorsione, oggetto di differenti sentenze di
condanna (indicate nel preambolo della decisione).
2. Ricorrono personalmente i condannati, chiedendo l’annullamento della

Denunziano violazione di legge (in riferimento all’art. 81 cod. pen.) e vizio di
motivazione, dolendosi in particolare della erronea valutazione del dato
cronologico dei reati, temporalmente prossimi e tutti commessi nel corso della
condotta associativa snodatasi nell’ambito dei sodalizi succedutisi nel controllo
egemonico del medesimo contesto territoriale, elementi che il Tribunale avrebbe
dovuto valutare con attenzione “per poter agevolmente desumere la patologica
vascolarizzazione di un gruppo criminale in una determinata zona cittadina e la
sua evoluzione”; richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
relativi alla possibilità di riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati
fine, assumendo che nel caso in esame vi erano elementi denotanti la proiezione
della volontà nel senso di contribuire al programma dell’associazione, avuto
riguardo anche al ristretto arco temporale, 1999-2003, di commissione degli
illeciti.
3. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono inammissibili.
Il giudice dell’esecuzione impeccabilmente ha evidenziato che dalla lettura
della motivazione delle sentenze di condanna non si traevano elementi indicativi
di una comune matrice ideativa e volitiva, in quanto le condotte associative
evidenziavano la partecipazione degli istanti congiuntamente e/o separatamente
a clan distinti e talvolta contrapposti, in un arco temporale esteso (dal 1998 al
2007), sicché non era possibile supporre che i medesimi avessero concepito sin
dalla realizzazione del primo reato un disegno unitario capace di cementare le
plurime azioni criminose; piuttosto gli illeciti apparivano sorretti da autonome
risoluzioni ed espressione di una abituale condotta illecita.
La motivazione non è dunque affetta da alcun errore di diritto, giacché la
nozione di continuazione delineata nell’art. 81, secondo comma, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili ad un “medesimo” (dunque originario) disegno
criminoso. E siffatta unicità di disegno non può identificarsi con una generale
tendenza a porre in essere determinati reati né comunque con una scelta di
vicinanza con determinante forme di criminalità organizzata. Occorre invece che
si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere tutti i reati in
()

1

ordinanza impugnata.

tesi in continuazione, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
organizzati, purché risultino almeno in linea generale prevedibili e previsti come
mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente
specifico. Deve dunque escludersi che una tale programmazione originaria possa
essere desunta sulla sola base dell’analogia del contesto in cui gli illeciti sono
maturati, ovvero della spinta a delinquere, non potendo confondersi il fine
specifico che individua una programmazione e deliberazione unitaria con la
tendenziale adesione a modelli criminali di tipo mafioso.

originario unitario disegno criminoso, comprendente la partecipazione
all’associazione di stampo mafioso e la realizzazione di singoli reati fine. Ma,
ferma restando tale teorica possibilità, ha rilevato che, nella situazione data, il
non contenuto arco temporale di commissione dei reati e la militanza in contesti
associativi diversi e anche contrapposti rendevano scarsamente verosimile tale
ipotesi e che, in ogni caso, dalle sentenze di condanna non emergeva alcun
elemento, alcuna circostanza, che consentisse di ricondurre in concreto alla
deliberazione presa al momento dell’instaurazione del primo vincolo associativo
anche l’ideazione dei successivi delitti, per i quali si chiedeva il riconoscimento
della continuazione. A fronte della ricognizione della assenza di qualsivoglia
elemento da cui desumere l’effettiva esistenza del disegno unitario, il ricorso
nella sostanza nulla di specifico oppone, se non osservazioni generiche e
manifestamente infondate nella loro apoditticità.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 2.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 12/05/2017
Il Co sigliere est sore
Rolì

Sarace

Il Presidente
/51-1-o

Dunque, il Tribunale non ha affatto escluso che potesse sussistere un

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