Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16441 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16441 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIO GIUSEPPE N. IL 06/07/1965
BABUSCIO MARIO N. IL 22/08/1958
avverso la sentenza n. 753/2015 CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 12/05/2017

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15.6.2015 il Tribunale di Taranto condannava Florio
Giuseppe e Babuscio Dario alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il
reato di cui alla L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, contestato come
commesso dal 29.10.2008 al 13.2.2009 quanto al Florio, dall’8.1.2009 al
13.2.2009 quanto al Babuscio.
Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di

compiute valutazioni.

2. Avverso detta decisione ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi
difensori, chiedendo l’annullamento.
2.1 Florio Giuseppe affida le proprie doglianze a distinti atti di impugnazione
dal contenuto sovrapponibile (l’uno a firma dell’avvocato Luigi Esposito, l’altro a
firma dell’avvocato Emidio Attavilla). Denunzia violazione di legge e vizi della
motivazione:
– con riferimento alla sussistenza del reato e alla ritenuta violazione della
prescrizione di non associarsi con pregiudicati; afferma la natura affatto casuale
degli incontri osservati dalla polizia giudiziaria; lamenta l’omessa considerazione
delle più che adeguate giustificazioni fornite, evidenziando che le addebitate
frequentazioni, esplicitamente considerate, non avevano precluso la revoca della
misura della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento del 22.2.2010,
decisione erroneamente stimata dalla Corte di appello non vincolante ai fini della
decisione;
– con riferimento all’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
2.2 Babuscio Mario denunzia:
– l’erronea qualificazione del fatto alla stregua del delitto di cui all’art. 9 L. n.
1423/1956, anziché della contravvenzione di cui al primo comma di detta
disposizione;
– violazione di legge, vizio della motivazione, travisamento della prova e
violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio” in relazione
all’affermazione di responsabilità; le risultanze processuali smentivano
l’instaurazione di relazioni stabili ed abituali con pregiudicati, comprovando
viceversa il carattere casuale e occasionale dei contatti, privi di rilevanza penale
e tali giudicati nella decisione di revoca della misura di prevenzione personale,
divenuta definitiva, donde anche la incorsa violazione del divieto di bis in idem;
né vi era prova che il ricorrente fosse a conoscenza della condizione di
pregiudicati dei soggetti con cui aveva avuto dette sporadiche relazioni.
1

Taranto, ha confermato la gravata sentenza, condividendone integralmente le

Entrambi gli imputati hanno avanzato, infine, subordinata richiesta di
declaratoria di improcedibilità per essersi nel frattempo maturata la prescrizione.
In data 12.4.2017 e 27.4.2017 i difensori degli imputati hanno depositato
motivi aggiunti con i quali hanno specificato e ulteriormente illustrato gli
argomenti esposti nei ricorsi principali.

Considerato in diritto

in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, si muovono per
contro totalmente nell’orbita del merito, rappresentando null’altro che una critica
alla valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di primo e
secondo grado, le cui argomentazioni, in virtù del canone ermeneutico della
necessaria congiunta valutazione delle due decisioni che- laddove conformi- si
integrano vicendevolmente ai fini del vaglio della congruità e completezza della
motivazione, costituiscono un costrutto unico, i cui enunciati ed esiti assertivi
sono organici e inseparabili.
2. Orbene, i giudici hanno ineccepibilmente ancorato l’epilogo decisorio agli
esiti della diretta osservazione dei verbalizzanti, precisando che gli imputati non
avevano contestato nella loro realtà storica gli episodi dedotti in contestazione,
quanto piuttosto speso argomenti volti a giustificare la verificazione di ciascuno
di essi per diverse ragioni; assunti che hanno costituito oggetto di specifica e
analitica confutazione in entrambe le decisioni di merito, pervenute alla
medesima conclusione e cioè che nell’arco di poco più di tre mesi il Florio fu
osservato in tre distinte occasioni mentre si intratteneva con pregiudicati,
interloquendo con loro; allo stesso modo il Babuscio era stato sorpreso una
prima volta mentre si soffermava a parlare con il Florio e, una seconda volta,
mentre conversava con Florio e con i pregiudicati Filippello e Presicci. E tanto è
sufficiente a fondare, come osserva la Corte territoriale, la responsabilità dei
ricorrenti per le imputazioni rispettivamente ascritte, bastando qui solo
aggiungere che, in relazione alla fattispecie contestata, è principio del tutto
consolidato (tra molte, Sez. 1, Sentenza n. 16789 del 08/04/2008, Danisi) che il
carattere di abitualità che connota la condotta dell’associarsi con pregiudicati,
vietata dall’art. 5, comma 3, della legge n. 1423 del 1956 e punita dalla norma
contestata, non richiede la prova della costante e assidua relazione
interpersonale con la medesima o le medesime persone, potendo il
comportamento vietato riguardare pregiudicati diversi e la loro ripetuta
frequentazione essere assunta a sintomo univoco della violazione di un obbligo

2

1. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono sotto ogni aspetto inammissibili,

che costituisce nella sostanza una delle forme di tipizzazione della prescrizione
di genere di non dare ragione di sospetti (C. cost. n. 354 del 2003).
Ciò significa che il giudizio, che trae dalle caratteristiche e numero degli
incontri argomento per ritenere la consuetudine della frequentazione con
pregiudicati, è un giudizio di fatto, che in tanto questa Corte può ritenere
corretto, in quanto plausibilmente venga ritenuto che le accertate frequentazioni
siano sintomatiche di un’abitudine, quella di associarsi con soggetti di certe
categorie, di per sé sufficiente a destare allarme sociale. E nel caso in esame

stata affermata dai giudici del merito con motivazione logica, coerente,
plausibile, tenendo conto delle giustificazioni addotte ed esplicitando
compiutamente le ragioni per le quali gli assunti difensivi sono stati stimati
inverosimili e, a tratti, di consistenza poco più che labiale. Di contro le deduzioni
con le quali si intende sostenere la sporadicità e occasionalità degli incontri sono
meramente ripetitive di prospettazioni difensive alle quali è stata già data
risposta (v. p.4-6 della sentenza) e attengono a valutazioni di fatto, più che
adeguatamente giustificate nella decisione impugnata.
3. Altrettanto ineccepibilmente la Corte territoriale ha rimarcato come la
valutazione incidentale della scarsa rilevanza degli episodi in contestazione
contenuta nel provvedimento di revoca della misura era priva di efficacia
preclusiva o vincolante ai fini della decisione; come la condotta correttamente
sia stata sussunta nella fattispecie delittuosa contemplata dall’art. 9, comma 2,
che sanziona (al pari dell’attuale, corrispondente fattispecie di cui all’art. 75,
comma 2, D. L.vo n. 159 del 2011), qualunque tipo di inosservanza sia degli
obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno, differenziandosi tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al
1 comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza
speciale (cfr.: Sez. 1, 27.1.2009 n. 8412, P.G. in proc. Tuono, Rv. 242975; Sez.
2, 27.3.2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410).
4. Inammissibile, perché attinente a valutazioni squisitamente di merito più
che logicamente giustificate è infine la doglianza riferita al diniego delle
attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato al proposito la
pericolosità dell’imputato Florio attestata dai numerosi e gravi precedenti penali,
correttamente ed esaustivamente evocando i criteri dell’art. 133 cod. pen.
applicabili anche ai fini dell’ art. 62 bis cod. pen..
5. L’inammissibilità originaria, per manifesta infondatezza e aspecificità dei
motivi dei ricorsi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, preclude la possibilità di valutare il decorso dei termini
prescrizionali maturati dopo la sentenza impugnata (Sez. U., n. 23428 del

3

siffatta idoneità dei fatti acclarati a denotare pericolosità e, dunque, abitualità è

22/03/2005, Bracale; Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001, Cavaliera; Sez. U., n.
32 del 22/11/2000, De Luca).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 2.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibili ilricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 12/05/2017

nsigliere e ensore

Il Presidente

P.Q.M.

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