Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16440 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16440 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIODOROVIC MILUTIN N. IL 14/11/1981
avverso il decreto n. 1242/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI,
del 18/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 12/05/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassar,i ha
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dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento dellq
di
collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 58- ter ord. pen avanzata da Tiodorooic
Milutin.

Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento del

provvedimento, affermando di aver fattivamente collaborato con gli inquirenti,
fornendo informazioni decisive per lo sviluppo delle indagini e mettendo a
repentaglio l’incolumità propria e dei familiari, e di aver reso in numerosi
processi dichiarazioni ritenute pienamente attendibili e utilizzate come riscontro.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.
Il provvedimento impugnato si è conformato all’orientamento consolidato
nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la qualità di collaboratore di
giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa,
mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile a uno
“status”, indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la
preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata
nell’ambito del procedimento di merito attivato dalla richiesta per uno di detti
benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione
derogatoria di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter, comma 1, e
successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in
linea generale, dall’art. 4 bis stessa legge» (ex plurinnis e da ultimo, Sez. 1 n.
9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv. 259471).
Con la corretta ragione della decisione non si confronta il ricorrente che,
anche con l’odierna impugnazione, replica la pretesa diretta ad ottenere un
accertamento preventivo della condotta di collaborazione, del tutto svincolato da
una qualsivoglia domanda, rientrante nella competenza del Tribunale di
sorveglianza, mirante ad ottenere la concessione di un beneficio penitenziario.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
n r

1

2.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 12/05/2017

Il C nsigliereystensore
Ro nna Saraizeno
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Il Presidente

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