Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1644 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1644 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAVOLI MARIO N. IL 30/03/1962
avverso la sentenza n. 3167/2010 TRIBUNALE di RIMINI, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Rimini, con sentenza emessa il 20/01/2012 dichiarava
Mario Zavoli colpevole del reato di cui all’art. 5 lett. d) L. 283/1962 [come
contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 1.800,00 di ammenda; pena
sospesa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito. Le procedure di
analisi del prodotto in questione erano conformi ai protocolli normati
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materia (vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 3). Dette doglianze, costituiscono
eccezioni in punto di fatto non consentite in sede di legittimità [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Mario Zavoli
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.