Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1644 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1644 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
1) GARGIULO GAETANO N. IL 08/11/1953 * C/
2) GARGIULO PASQUALE N. IL 01/04/1984 * C/
avverso l’ordinanza n. 2079/2011 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
11/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
Lige/sentite le conclusioni del PG Dott. ■ ,?, “\\
4st, )1/4\,29-,

Data Udienza: 15/11/2012

„,11 ,115,7.7.rv11 , 1+ 1,

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il decreto di sequestro preventivo di
quote societarie, emesso nei confronti di Gaetano e Pasquale Gargiulo in riferimento ai reati di
cui agli artt. 416-bis c.p. e 12 quinquies I. n. 356 del 1992, quali intestatari fittizi per conto di

Granata Sabatino, indagato a sua volta per associazione a delinquere di stampo camorristico e
appartenente al c.d. clan Mallardo.
Il Tribunale ha preso atto delle statuizioni della sentenza di annullamento con rinvio

preventivo. Ha quindi proceduto ad esaminare i risultati degli accertamenti patrimoniali,
mettendo però in evidenza che la decisione della Corte di cassazione è vincolante soltanto
quanto alla necessità di valutare la portata indiziaria di detti accertamenti e non anche per il
resto; in particolare, questo l’assunto del giudice del merito cautelare, la decisione di
legittimità non ha infirmato il precedente giudizio del Tribunale del riesame circa la scarsa
attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, utilizzabili quindi come “spunti
“investigativi”, chiavi di lettura del restante materiale probatorio.
Quanto alla posizione di Granata Sabatino, il Tribunale del riesame ha rilevato che
l’intestazione fittizia di beni è giustificabile alla luce delle attività criminali, di corruzione di
pubblici ufficiali per l’ottenimento di facilitazione nel settore edilizio in cui professionalmente
opera, per le quali è intervenuta condanna.
In ordine ai risultati degli accertamenti patrimoniali il Tribunale ha messo in evidenza la
necessità di ricercare, nel caso di specie in cui la responsabilità del Granata per il fatto
associativo non risulta altrimenti, il collegamento con la criminalità organizzata, e quindi di
individuare un concreto apporto finanziario esterno che faccia dire che la ricchezza è provenuta
dalla criminalità organizzata.
Ha quindi concluso che la ricostruzione patrimoniale allo stato non è in grado di offrire
alcun elemento in ordine alla questione della mafiosità, affidata quindi in via esclusiva alle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Essa, peraltro, non è in grado nemmeno di
dimostrare la sproporzione tra apporti finanziari ed attività economica.
Ha poi precisato sia che leh dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche,
costituite da brani intervallati a ve anche da omissis, sia che mancano in atti elementi per
suffragarne l’attendibilità, in particolare, al di là di quella soggettiva evidenziata da altri
provvedimenti giudiziari, l’attendibilità in riguardo alla specifica vicenda oggetto del presente
procedimento; sia che, come segnalato dalla difesa, v’è almeno un caso di difformità tra il
verbalizzato e quanto dichiarato e fono-registrato.
Il Tribunale del riesame ha quindi affermato che l’ipotesi di accusa, ossia la
partecipazione di Granata Sabatino al gruppo camorristico dei Mallardo, non è avvalorata
neanche con una valutazione complessiva del materiale indiziario, dal momento che nessuna
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia raggiunge la soglia dell’utilizzabilità per
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della precedente ordinanza che, a sua volta, aveva annullato il decreto di sequestro

attendibilità e specificità del narrato, e gli accertamenti patrimoniali si sono rivelati sforniti di
alcuna capacità dimostrativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica di Napoli,
deducendo:

Violazione di legge e in specie del principio di diritto fissato dalla sentenza di
annullamento, ossia che il complesso degli elementi indiziari deve essere
letto unitariamente.

annullamento, nella misura in cui l’ordinanza impugnata ha valutato le
dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia come meri spunti,
trascurando che si tratta di dichiarazioni ampie e dal contenuto approfondito
e oggetto di riscontro. Ha valorizzato illogicamente le critiche difensive in
ordine ad una presunta discrasia tra il dichiarato e il verbalizzato e ha
sminuito l’attendibilità delle dichiarazioni criticandone la cd. “tempistica” sulla
base che le dichiarazioni sono state assunte in periodi diversi, che il
collaboratore è stato sentito dopo molti anni rispetto al momento di inizio
della collaborazione, che le dichiarazioni attengono a periodi temporali
differenti. Si tratta, però, di elementi non significativi di una minore
attendibilità, attendibilità che peraltro è attestata da provvedimenti giudiziari
che il tribunale del riesame ha omesso di considerare. Non corrisponde infine
al vero che siano dichiarazioni de relato, perché i collaboratori hanno riferito
notizie vissute direttamente o direttamente percepite.
Violazione di legge perché il complesso indiziario inequivocamente attesta gli
stretti collegamenti tra Sabatino Granata e il clan Mallardo e che l’espansione
imprenditoriale del Granata è da collegarsi proprio nei rapporti con il clan
Mallardo, sì come la ricchezza sproporzionata di cui lo stesso e i suoi familiari
sono titolari.
Violazione di legge perché nella vicenda in esame sono correttamente
configurabili i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 12 quinquies I. n. 356 del

1992, aggravato ex art. 71. n. 203 del 1991.

Violazione di legge, perché il Tribunale del riesame ha erroneamente
sconfessato i dati della consulenza contabile, ricorrendo alla tematica
dell’evasione fiscale e sostenendo che non è stato individuato il finanziatore
esterno.

Violazione di legge, perché, quando ci si trova in presenza di intestazioni
fittizie (ed esse sono incontestate) e di dichiarazioni di redditi incompatibili
con le capacità reddituali, il sequestro ai sensi degli artt. 12 quinquies e 12-

sexies I. n. 356 del 1992 è legittimamente emesso.

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Violazione di legge, e in specie delle statuizioni della sentenza di

- Violazione di legge in ordine alle affermazioni circa l’assenza di gravità
indiziarla per il reato di cui all’art. 374 bis c.p., aggravato dall’art. 7 I. n. n.
203 del 1991.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
È innanzitutto opportuno rammentare, per definire i confini del sindacato di legittimità
in materia, che, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, “il ricorso per cessazione

violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice – S. U., n. 25932 del 29/05/2008 (dep. 26/6/2008), Ivanov, Rv.
239692 -.
Si ha così che questa Corte, nel pronunciare la sentenza di annullamento, ha inteso
censurare l’inesistenza di un percorso logico idoneo a sorreggere la precedente decisione del
Tribunale del riesame, fondata su una valutazione parziale, incoerente e frammentaria delle
risultanze proced i mentali .
È comunque indubbio che non è stata attenuata la portata dell’indiscusso principio, da
ultimo ribadito in materia di sequestro probatorio ma valevole anche per il sequestro come
misura cautelare reale, secondo cui “in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è
chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi
delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza
dei presupposti che giustificano il sequestro” – Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011 dep.
20/6/2011, Misseri, Rv. 250397 -.
Tanto premesso, deve ora essere ricordato che la sentenza di annullamento aveva
rilevato la mancanza di un coordinato esame delle emergenze investigative e, anzitutto,
l’omessa valutazione del dato di base, di oggettiva consistenza e verificabilità, e cioè che
all’inizio della sua ascesa economica – anni ottanta del secolo scorso – il Granata era persona
di assai modesta condizione e che l’accumulazione dell’ingente fortuna non era stata spiegata.
Questi dati avrebbero dovuto essere confrontati con le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, portatori non solo di conoscenze personali ma anche di notizie attinte al comune
patrimonio conoscitivo del gruppo malavitoso di appartenenza, anche relative alle consimili
organizzazioni operanti nel medesimo ambito territoriale. Orbene, siccome “la Corte di
cessazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento
dell’obbligo della motivazione ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di
determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della
situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il
giudice il cui provvedimento è stato cessato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento
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contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per

secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento”
– Sez. 1, n. 7963 del 15/1/2007 (dep. 26/2/2007), P.G. in proc. Pinto e altri, Rv. 236242 -.
A questo principio non si è adeguato il Tribunale in sede di rinvio. In particolare, ha di
nuovo preso le mosse dalla parcellare disamina delle assai numerose dichiarazioni
collaborative, negandone l’intrinseca consistenza, attendibilità e convergenza, per poi passare
all’indagine patrimoniale, con inversione del percorso argomentativo indicato dalla sentenza di
annullamento. Ha inoltre evidenziato che le molteplici risorse economiche del Granata avevano

costituita dall’intensa attività edilizia abusiva svolta in associazione con pubblici dipendenti
infedeli, in un contesto territoriale e storico di notoria influenza camorristica e con metodi
criminali (corruzione), elementi ritenuti, con palese inversione logica, idonei a neutralizzare il
fondamentale indizio dell’ingiustificato arricchimento. Non ha poi curato di verificare se e in che
parte le dichiarazioni collaborative potessero essere frutto del flusso di notizie circolante
all’interno dei gruppi criminali operanti nella zona e in contatto con quello di supposta
appartenenza del Granata; ha negato la convergenza sul rilievo che i collaboratori non hanno
riferito gli identici fatti, omettendo di considerare che, rispetto ad una condotta criminosa
protratta nel tempo, il quadro indiziarlo ben può essere integrato da distinti, purché
significativi, segmenti della condotta stessa. Vi è quindi una patente violazione dell’art. 627,
comma 3, c.p.p.
Deve allora essere rilevata l’insufficienza della motivazione circa l’infondatezza
dell’ipotesi di astratta sussistenza del delitto di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992;

perché, a fronte della distribuzione di buona parte della straordinaria ricchezza accumulata dal
Granata tra amici e parenti, anche nullatenenti, ed alla pacifica pendenza di giudizi per gravi
reati, che ben consentiva al Granata di prevedere la proposta di misure di prevenzione nei suoi
confronti, la configurabilità degli estremi oggettivi e soggettivi della norma incriminatrice è
stata esclusa senza alcuna razionale giustificazione.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire un nuovo esame
da parte, da condursi in linea con i principi di diritto sopra indicati.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso, il 15 novembre 2012

Il Co

iere estensore

isposEliTATA

Il Presidente

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