Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16438 del 06/04/2017
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16438 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTA ALESSIO nato il 12/10/1988 a SERRA SAN BRUNO
avverso la sentenza del 05/05/2014 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
Data Udienza: 06/04/2017
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
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114.2
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di 1~ ha dichiarato Costa
Alessio responsabile del reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975 e per l’effetto,
con le attenuanti generiche, l’ha condannato alla pena di euro 300 di ammenda,
con i doppi benefici di legge.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per
riduzione conseguente alle concesse attenuanti generiche, operata nella
insignificante misura di 6 euro di ammenda, ingiustificatamente vanificando gli
effetti del riconosciuto beneficio.
3. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare in realtà fondato.
3.1 II Tribunale ha riconosciuto sussistente nel caso in disamina l’ipotesi
attenuante del fatto lieve di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975,
valorizzando la natura dell’oggetto e la non rilevante gravità del fatto nel suo
complesso. Ha, inoltre, ritenuto il giudicabile meritevole delle circostanze
attenuanti generiche
“in ragione della sua ineccepibile condotta di vita
antecedente al reato che qualifica positivamente la sua personalità e la sua
giovane età al momento del fatto”.
Infine, richiamati i criteri direttivi di cui
all’art. 133 cod. pen., ha quantificato in euro 306 di ammenda la pena base e
l’ha ridotta a 300 euro di ammenda per le attenuanti generiche.
Effettivamente, nel caso di specie, alla luce delle valutazioni espresse nella
stessa decisione e dei fattori ampiamente favorevoli valorizzati ai fini del
riconoscimento delle attenuanti innominate, la riduzione apportata è immotivata
e non consente il controllo sull’uso del potere discrezionale nella determinazione
della pena. Il contenuto dell’obbligo di motivazione, difatti, mentre si attenua
sino ad essere adempiuto anche con una sintetica espressione qualora la
riduzione di pena sia apportata in misura superiore o anche pari a quella media
consentita, si intensifica, richiedendo una specifica indicazione degli elementi
valutati e un più rigoroso controllo della logicità dei criteri adottati, quando la
riduzione di pena sia apportata in misura esigua, di gran lunga inferiore a quella
consentita. E tanto è quello che si è verificato nel caso in esame, non avendo il
Tribunale esplicitato le ragioni per le quali alle riconosciute attenuanti generiche
sia stata attribuita una valenza decisamente esigua.
Vi è poi che la pena inflitta è all’evidenza illegale in quanto il massimo
edittale di pena pecuniara irrogabile ratione temporis era pari a euro 206 di
ammenda.
1
il tramite del difensore, denunziando vizio della motivazione con riguardo alla
3.2 La fondatezza dell’impugnazione impone però di rilevare la maturazione
al momento attuale della prescrizione, poiché il relativo termine di cinque anni,
applicabile ai reati contravvenzionali, è venuto a scadere sin dal 2 novembre
2015.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 6/04/2017
Il C sigliere e ensore
Il Presidente
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P. Q. M.