Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16437 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16437 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GIUSEPPE N. IL 18/06/1972
avverso la sentenza n. 556/2016 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
< Data Udienza: 06/04/2017 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 maggio 2016 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17 novembre 2015 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Napoli Giuseppe colpevole dei reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo a) e 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo b), e l'aveva recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed euro quattromilaseicento di multa, già ridotta per il rito, con confisca dell'arma in sequestro. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppina Gangi, l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 5 legge n. 895 del 1967 con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della lieve entità del fatto. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non sussiste, invero, la dedotta violazione di legge, poiché la Corte di appello, ponendosi in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, la cui motivazione ha condiviso anche all'esito dell'esame delle censure mosse con i motivi di appello, ha correttamente osservato, con argomentazioni non incongrue ai dati fattuali richiamati ed esenti da vizi giuridici, che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della entità della pena, con implicito ma univoco riferimento all'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 dedotta a fondamento della chiesta riduzione della pena, trovavano coerente base giustificativa nel fatto e nella negativa personalità dell'imputato. La Corte, in particolare, richiamato il ragionamento seguito dal primo Giudice valorizzando le modalità della condotta e i plurimi pregiudizi penali anche specifici dell'imputato, ha rimarcato le già descritte caratteristiche dell'arma detenuta, oltre a detta condizione soggettiva dell'imputato e all'assoluta mancanza di elementi allo stesso favorevoli. Né il ricorrente, al di là del richiamo ai principi di diritto e alla insufficienza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, ha evidenziato con il 2 condannato, unificati i reati in concorso formale e applicata la contestata ricorso alcun significativo e autosufficiente elemento non valutato e positivamente incidente sulla svolta valutazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle. spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2017 P.Q.M.

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