Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16436 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16436 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSAYI OSAHON DETTO “COLLINS” N. IL 18/09/1992
avverso la sentenza n. 1837/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
1. Osayi Osahon detto “Collins”, giudicato colpevole con la sentenza di cui
in epigrafe del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e
condannato, previa riduzione del rito abbreviato, alla pena stimata di
giustizia, deduce violazione di legge in relazione all’omessa sospensione
condizionale.
2.1. Invero, corretti e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali che
hanno convinto il giudice di merito a sciogliere infausta prognosi (pluralità delle
condotte e saldo inserimento in ambienti di consolidato illecito traffico).
La diversa prospettazione difensiva, implicante opposta valutazione non può in
questa sede essere presa in considerazione, implicando scelte di merito.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa deÀt ammende.
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Roma il 13 gennaio 2016
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2. Il ricorso è inammissibile.
La formulata censura è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , c.p.p. e sorretta da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.