Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16436 del 13/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16436 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSAYI OSAHON DETTO “COLLINS” N. IL 18/09/1992
avverso la sentenza n. 1837/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

OSSERVA
1. Osayi Osahon detto “Collins”, giudicato colpevole con la sentenza di cui
in epigrafe del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e
condannato, previa riduzione del rito abbreviato, alla pena stimata di
giustizia, deduce violazione di legge in relazione all’omessa sospensione
condizionale.

2.1. Invero, corretti e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali che
hanno convinto il giudice di merito a sciogliere infausta prognosi (pluralità delle
condotte e saldo inserimento in ambienti di consolidato illecito traffico).
La diversa prospettazione difensiva, implicante opposta valutazione non può in
questa sede essere presa in considerazione, implicando scelte di merito.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa deÀt ammende.
Così dec
Il Co

Roma il 13 gennaio 2016
iere estef ore
p Gras

2. Il ricorso è inammissibile.
La formulata censura è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , c.p.p. e sorretta da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA