Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16436 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16436 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO VITO N. IL 16/12/1970
avverso la sentenza n. 1869/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
28/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

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Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2015 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del 16 aprile 2010 del Tribunale di Bari – sezione
distaccata di Altamura, che aveva dichiarato Cirillo Vito colpevole del reato
previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956 limitatamente alla violazione della

era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per essere stato trovato in
possesso di un telefono cellulare, e l’aveva condannato alla pena di mesi quattro
di reclusione in continuazione con analogo reato già giudicato con sentenza del
medesimo Tribunale del 14 febbraio 2008, irrevocabile il 29 aprile 2008.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Gioacchino Carone, l’imputato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La registrata presenza di nutriti precedenti penali è, invero, idonea,
contrariamente all’assunto del ricorrente, a giustificare il diniego delle attenuanti
generiche sotto il profilo della maggiore capacità a delinquere di cui è indicativa,
mentre la lieve entità ovvero la minima offensività del fatto è stata valorizzata in
sentenza, senza contraddizione alcuna del discorso giustificativo della decisione,
al fine della determinazione del disposto aumento di pena a titolo di
continuazione con precedente analogo reato già giudicato.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

prescrizione di cui al punto 7 del provvedimento del 28 giugno 2000, con il quale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 06/04/2017

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