Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16435 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16435 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GEROLDI ANDREA N. IL 22/05/1974
avverso la sentenza n. 1542/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

1. Geroldi Andrea, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta violazione di legge adducendo nullità della notifica del
decreto di citazione per il giudizio d’appello, in quanto eseguita presso il
domicilio del difensore e non presso quello dichiarato dall’imputato;
nonché in ordine alla penale responsabilità, esclusa dall’assunzione di un
farmaco, capace di amplificare l’efficacia alcolica (circostanza,
quest’ultima, dimostrata da dichiarazioni di persona informata assunte
dalla difesa e dalla prodotta consulenza tecnica).
1.1. Con memoria pervenuta il 23/12/2015 il ricorrente ha ulteriormente
insistito per l’accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile.
I formulati motivi sono manifestamente infondati ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. La censura procedurale è manifestamente priva di fondamento:
siccome da lungo tempo e costantemente affermato in sede di legittimità
(cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, dep.05/10/2015, Rv.
n. 264505) la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di
citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso
il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto
detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a
determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in
considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.
2.1. La pretesa di andare esente da penale responsabilità prospettando di
aver assunto farmaci capaci di procurare od enfatizzare l’esito positivo del
test è radicalmente priva di fondamento per almeno due ordini di ragioni,
ognuna delle quali idonea a sorreggere il convincimento di manifesta
infondatezza della pretesa. In primo luogo questa Sezione ha già avuto
modo di chiarire che la natura colposa del reato non esime dalla penale
responsabilità colui il quale si ponga alla guida con un tasso alcolico nel
sangue vietato dalla legge procurato da principi attivi farmacologici,
dovendosi in tali condizioni astenersi dal condurre veicoli a motore
(Cass., Sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, dep. 6/5/2013, Rv. n. 255835). In
ogni caso, deve ritenersi incontroversa l’assunzione di bevande alcoliche
(alito vinoso, certa previa assunzione di alcol, anche sulla base del teste
a discolpa, *bene il predetto retrodati l’assunzione a oltre tre ore prima
del controllo).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa dellg ammende.

OSSERVA

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