Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16434 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16434 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSCO DOMENICO N. IL 19/10/1971
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ABBIATEGRASSO,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non
solo perché i motivi e le istanze promosse non sono consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto stimolanti una mera rilettura del merito
della vicenda, ma anche ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il
ricorso è stato proposto da un difensore (l’Avv. Marco Accolla, del Foro di
Milano) al tempo non iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deci o in Roma il 13 gennaio 2016
1. Il difensore dell’imputato Bosco Domenico propone appello (convertito
in ricorso), chiedendo l’assoluzione del proprio assistito, contro la
sentenza in epigrafe, con la quale l’imputato è stato condannato per la
violazione di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato senza essere munito
della patente.