Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16434 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16434 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JABLI ABDUL KARIM nato il 26/03/1983 in TUNISIA

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2016 la Corte di appello di Catanzaro ha
rideterminato in anni sei di reclusione ed euro 4.533.333 di multa la pena inflitta
dal Tribunale di Crotone, con sentenza del 26 febbraio 2015 in esito al giudizio
abbreviato, nei confronti di Jabli Abdul Karim alias Jebli Abdel Karirn, dichiarato
colpevole del reato previsto e punito dall’art 12, comma 3, lett. a), b), c) e d),
commi 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, perché, in concorso con

barcone con motore entrobordo, e partendo da una spiaggia libica, aveva
trasportato nel territorio italiano duecentosettantadue cittadini extracomunitari di
varie nazionalità, procurandone illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
difensore avv. Antonio Larussa, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento
cumulativamente denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
travisamento della prova, erronea applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del
1998, dell’art. 192 cod. proc. pen., dell’art. 54 cod. pen. e degli artt.

62-bis e

133 cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono, infatti, gli argomenti
prospettati nel gravame, ai quali la Corte di appello ha dato argomentate
risposte, esenti da vizi giuridici e logicamente congruenti in fatto alle risultanze
del quadro probatorio, specificamente ripercorso e ragionevolmente apprezzato
alla luce dei rilievi difensivi espressi con l’atto di appello.
La Corte, che ha valorizzato come fondamentali gli apporti dichiarativi di
alcuni degli immigrati presenti sulla imbarcazione circa il ruolo mantenuto nel
corso della traversata dall’imputato, che avevano riconosciuto, ha rimarcato che
lo stesso -che, alla luce di tali dichiarazioni, non era risultato destinatario di
minacce né di atti di costrizione, sì come più ampiamente argomentato in primo
grado- era stato registrato a mezzo cellulare, mentre conduceva il natante ed era
in possesso di un cellulare utile per verificarne la rotta, giudicando, secondo linee
logiche concordanti con il primo Giudice, non convincenti !e giustificazioni date
dall’imputato e non valorizzabile in suo favore l’atteggiamento preoccupato
palesato, pervenendo in termini non manifestamente illogici al rilievo conclusivo

altre persone non identificate, ponendosi alla guida di una imbarcazione tipo

della sussistenza di dati incontrovertibili per escludere che la condotta dallo
stesso tenuta fosse in alcun modo giustificata e per confermare la sua
colpevolezza.
Il ricorrente ha mirato, invece, a provocare -esprimendo un diffuso dissenso
di merito rispetto alla ricostruzione della vicenda e alle risposte ricevute e
opponendo la sua analisi del materiale probatorio, che, richiamato nel contesto
del ricorso, ha assunto essere stato travisato ovvero non apprezzato- una nuova
lettura degli aspetti attinenti alle circostanze fattuali e alla valutazione dei dati

Una tale prospettazione, che si traduce nella rivisitazione di apprezzamenti
di merito senza neppure l’allegazione degli atti che si assumono travisati, non è
consentita in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione, non viziato da alcun profilo di manifesta illogicità e ragionevolmente
riferito alle emergenze processuali in coerenza con l’analisi delle obiezioni
difensive, e si sostanzia, pertanto, in censura diversa da quella esperibile per
legge con il ricorso per cassazione, inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3,
cod. proc. pen.
3. Né introducono ragioni di riflessione i rilievi pertinenti alla disposta
conferma della ricorrenza delle aggravanti contestate e della esclusione delle
attenuanti generiche, avendo la Corte riaffermato le prime condividendo la chiara
illustrazione fatta dal primo Giudice, che il ricorrente aveva contestato nei
termini generici ora riprodotti, ed escluso le seconde -già rigettate per le
modalità della condotta e il numero dei clandestini trasportati- attraverso il suo
intervento limitato alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, con una
riduzione della sola pena,

in dipendenza del comportamento processuale e

dell’età dell’imputato.
4. Segue alla inammissibilità

dee ricorsi) la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

probatori al fine di conseguire un diverso risultato in diritto.

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