Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16433 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16433 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHURAVLOV BOHDAN N. IL 23/09/1987
MATVIEIEV VITALII N. IL 29/10/1972
avverso la sentenza n. 2591/2015 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2016 la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del 12 giugno 2015 del Tribunale di Crotone, che, in esito
al giudizio abbreviato, aveva dichiarato Zhuravlov Bohdan e Matvieiev Vitalii
responsabili del reato previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3,
lett. a), b), c) e d), commi 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, perché,

ponendosi alla guida di una imbarcazione del tipo motoveliero bialbero,
denominata Wermaid, battente bandiera statunitense, e partendo da una località
turca, avevano trasportato verso il territorio italiano quaranta cittadini
extracomunitari di varie nazionalità, procurandone illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, e li aveva condannati alla pena di anni cinque di reclusione
ed euro 666.666,67 di multa (corretta in appello, eliminando i centesimi, in
666.666,00), già ridotta per il rito.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con distinti
atti, per mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati, che ne hanno
chiesto l’annullamento sulla base di quattro analoghi motivi, denunciando:
– con i primi due motivi, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e
manifesta illogicità di interpretazione degli elementi di accusa, per essersi
motivata la condanna sulla base della loro identità nazionale e delle dichiarazioni
testimoniali delle altre persone coinvolte di etnia diversa dalla loro;
– con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine al
riconoscimento dell’aggravante del fine di trarre profitto e dell’aggravante della
commissione del fatto da parte di tre o più persone in concorso, e alla non
ritenuta ricorrenza della scriminante del consenso dell’avente diritto ex art. 50
cod. pen.;
– con il quarto motivo, erronea applicazione del combinato disposto degli
artt. 133 e 62-bis cod. pen. per non essere state riconosciute le attenuanti
generiche, e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale i ricorsi sono stati rimessi a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

in concorso tra loro e con altre persone di nazionalità turca non individuate,

2. Le deduzioni svolte dai ricorrenti con i primi due motivi riproducono,
infatti, gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte di appello ha dato
argomentate risposte, esaustive in fatto per la loro logica congruenza alle
risultanze del quadro probatorio, specificamente ripercorso alla luce dei rilievi
difensivi espressi con il primo motivo di appello.
I ricorrenti, astraendo dalle risposte ricevute, tendono, invece, a provocare,
esprimendo un diffuso dissenso di merito rispetto alla ricostruzione della vicenda
e opponendo la loro parziale analisi delle evidenze disponibili, una nuova lettura

Una tale prospettazione, che non si correla alla decisione che si intende
censurare e si traduce nel sostanziale riesame nel merito, non è consentita,
tuttavia, in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ed è sottratta all’esame di questa Corte.
3. Il terzo motivo sviluppa censure che sono precluse ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen., poiché l’applicazione delle aggravanti e della
scriminante di cui all’art. 50 cod. pen. non ha formato oggetto dei motivi di
appello.
4. Né supera la soglia dell’ammissibilità il quarto motivo.
4.1. Si premette che, in tema di trattamento sanzionatorio il giudice non ha
l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod.
pen. e di fornire un’analitica motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati
oggettivi o soggettivi idonei a evidenziare la correttezza sul piano argomentativo
del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
poiché la Corte di appello ha legittimamente ritenuto congrua la pena, nella
entità già determinata in primo grado, in rapporto alla illustrata gravità del fatto
e alla capacità criminale espressa dai due imputati, tali da rendere subvalente il
dato della incensuratezza, comunque apprezzato per dosare la pena.
Né i ricorrenti hanno evidenziato alcun significativo elemento, non
considerato, positivamente apprezzabile in loro favore, limitandosi a contestare il
mancato riferimento alla loro incensuratezza e postulando rinnovate, e non
consentite, valutazioni di merito.
4.2. Il contestato diniego delle attenuanti generiche, non devoluto con i
motivi di appello, è, infine, precluso in questa sede.
5.

Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno -valutato il contenuto dei
ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere !a colpa nella determinazione
della causa d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di
duemila euro alla cassa delle ammende.

3

del materiale probatorio al fine del diverso apprezzamento della loro condotta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angela Tardio

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