Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16432 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16432 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAROBINA GIUSEPPE N. IL 25/12/1990
avverso la sentenza n. 290/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 luglio 2011 il Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Vibo Valentia, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Larobina
Giuseppe colpevole dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo
a), 81, secondo comma, cod. pen., 23 legge n. 110 del 1975 (capo b), 648 cod.
pen. (capo c) e 697 cod. pen. (capo d), e, concesse le attenuanti generiche,

rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
millequattrocento di multa, disponendo la confisca delle armi e delle munizioni in
sequestro.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19 aprile 2016 in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo
d) perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per i
residui reati in anni uno e mesi sette di reclusione ed euro rnilletrecento di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Ugo Fanti, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di due motivi, denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione anche rispetto
ad atti del processo, già segnalati con il secondo motivo di appello, e, in
particolare, con riguardo alle risultanze della relazione balistica, disposta
nell’ambito del procedimento di primo grado, circa la non efficienza e ipotetica
riparazione da parte di personale specializzato del fucile da caccia in oggetto;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., mancata applicazione di legge relativamente alla fattispecie di cui all’art. 5
legge n. 895 del 1967 con riguardo alla pistola, avuto riguardo alla mancanza del
serbatoio, alla sua non utilizzabilità e alla sua, in ogni caso, non elevata
potenzialità e non clandestinità, posta l’acclarata non efficienza e ipotetica
riparabilità del fucile.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il

2. Le deduzioni svolte dal ricorrente con il primo motivo riproducono gli
argomenti prospettati nel gravame di merito, ai quali la Corte di appello ha dato
argomentate risposte, esenti da vizi giuridici ed esaustive in fatto per la loro
logica congruenza alle emergenze processuali, specificamente ripercorse nella
sentenza impugnata, sia in ordine alla sussistenza della prova -al di là di ogni
ragionevole dubbio- della disponibilità da parte dell’imputato delle armi e delle
munizioni, sia in ordine alla funzionalità del fucile a canne mozze sovrapposte
con matricola abrasa, non reso assolutamente inefficiente dalla presenza di una

personale specializzato, tale inteso “chiunque fosse in possesso di tali capacità
tecniche”.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alla ricostruzione dei dati fattuali e alle risposte ricevute e
opponendo la sua analisi degli elementi probatori e con essi dell’accertamento
tecnico-balistico, una nuova lettura degli aspetti attinenti alla efficienza/
riparabilità/funzionalità dell’indicato fucile, al fine di pervenire, attraverso la
prospettata alternativa disamina delle relative emergenze, a diverso epilogo
decisorio.
Una tale prospettazione, che si traduce nella rivisitazione di apprezzamenti
di merito senza neppure l’allegazione degli atti che si assumono travisati, non è
consentita in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione, non viziato da alcun profilo di manifesta illogicità e ragionevolmente
riferito alle emergenze processuali in coerenza con l’analisi delle obiezioni
difensive, e si sostanzia, pertanto, in censura diversa da quella esperibile per
legge con il ricorso per cassazione, inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3,
cod. proc. pen.
3. Non ha alcuna fondatezza il secondo motivo che attiene al contestato
diniego dell’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967, che la Corte di
appello ha correttamente escluso sotto il duplice concorrente profilo della sua
non riconoscibilità per la riscontrata sussistenza del reato di cui all’art. 23 legge
n. 110 del 1975 e per il numero delle armi rinvenute, mentre il ricorrente ha
contrapposto, reiterata l’assunta inefficienza dell’arma clandestina, indimostrati
dati fattuali relative alla pistola e generici richiami alla giurisprudenza di merito
sui presupposti della indicata attenuante.
3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro
in favore della cassa delle ammende.

3

anomalia meccanica nel congegno di scatto, in quanto facilmente riparabile da

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

r.,

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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Angela Tardio

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