Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16431 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16431 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTEO GIULIA N. IL 17/10/1956
avverso la sentenza n. 271/2015 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 09/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 06/04/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Matteo Giulia ricorre, personalmente, per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’appello di Campobasso, indicata in epigrafe, di conferma della
sentenza, 25.11.2014, del Tribunale di Isernia con la quale era stata affermata la
penale responsabilità dell’imputata perché, nella sua qualità di titolare di un
esercizio pubblico per la vendita di materiale esplodente, non aveva provveduto
a comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio

munizioni vendute, estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
Motiva l’impugnazione, denunziando violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del
reato, sostenendo di essersi trovata nella seria difficoltà di capire quali
comunicazioni effettuare e a quali organi della pubblica amministrazione e di
essersi fidata di persone che riteneva “di maggiore esperienza e cultura
giuridica”, sicché, in base alle indicazioni ricevute e in perfetta buona fede, aveva
comunicato ai carabinieri, e non al competente ufficio di polizia, esclusivamente
le generalità di persone e ditte acquirenti; chiede, infine che sia rilevata e
dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità
delle censure che non si confrontano con le argomentazioni della decisione
impugnata, risolvendosi nella integrale riproposizione dei motivi di appello. La
Corte territoriale ha, infatti, ineccepibilmente osservato che, con l’assunto svolto,
l’imputata aveva in sostanza addotto di aver ignorato la disposizione normativa
di cui all’art. 55 TULPS e, dunque, l’addotto errore era caduto sulla struttura del
reato; che l’errore sulla legge penale scusa l’autore dell’illecito se incolpevole a
cagione della sua inevitabilità che presuppone l’aver fatto il possibile per
uniformarsi ai doveri di conoscenza, di informazione e di controllo; che tale
obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono
professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche
in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. E a tale
proposito l’allegazione difensiva era del tutto generica e affatto inidonea
all’affermazione della scusabilità dell’evocata ignoranza.
A tali puntuali argomentazioni il ricorso nulla oppone di specifico,
risolvendosi nella mera traslitterazione dei motivi di appello e nella replicazione
della tesi difensiva già correttamente valutata e disattesa dalla Corte territoriale.
L’inammissibilità originaria/. 4. per manifesta infondatezza e aspecificità dei
motivi del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di
1

generalità degli acquirenti, specie, contrassegni e quantità di cartucce e

impugnazione, preclude la possibilità di valutare il decorso dei termini
prescrizionali maturati dopo la sentenza impugnata ( Sez.U. Bracale).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 2.000
euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/04/2017

P.Q.M.

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