Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16430 del 13/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16430 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI PIETRO N. IL 24/04/1987
avverso la sentenza n. 2034/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 13/01/2016
OSSERVA
2. Il ricorso è inammissibile.
La censura formulata risulta manifestamente infondata, ai sensi dell’art.
606, co. 3°, c.p.p., sorretta da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito, sommamente generiche, nonché,
largamente aspecifiche.
Invero, il ricorrente, lungi dal contrastare gli argomenti con i quali la
Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui al
comma 5 del citato art. 73, così da disarticolarne la forza persuasiva, si è
limitato ad enunciare in astratto talune delle regole generalmente
applicate in materia, omettendo di considerare le dichiarazioni
dell’acquirente, la quantità e qualità della sostanza stupefacente
sequestrata e la disponibilità di sostanza da taglio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso n Roma il 13 gennaio 2016
Il Consigliere stensore
1. Rossi Pietro, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe, del
reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, ricorre per cassazione.
L’imputato deduce mancanza e vizio di motivazione in ordine al vaglio
probatorio.