Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1643 del 17/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1643 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZILLI ANGELO N. IL 11/08/1974
avverso la sentenza n. 116/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18 marzo 2013 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza in data 21 giugno 2006 del Tribunale di Trani, con la
quale, all’esito di giudizio abbreviato, Mazzilli Angelo era stato condannato alla
pena di un anno e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa per i reati

pluriaggravato (capo A) e violazione delle prescrizioni della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo B),
previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di
equivalenza alle contestate aggravanti per il più grave delitto di furto e alla pur
contestata recidiva specifica reiterata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mazzilli tramite
il difensore di fiducia, il quale denuncia violazione degli artt. 9 e 5 della legge n.
1423 del 1965 e 605 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., perché la Corte di appello, pur ritenendo insussistente il reato di cui
all’art. 9, secondo comma, legge n. 1423 del 1956, con riferimento alla
prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito
condanne, aveva ugualmente confermato la sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
All’imputato, invero, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, risulta contestata non solo la
frequentazione di persone pregiudicate, avendo commesso il furto
pluriaggravato in concorso con Annacondia Francesco, persona gravata da
precedenti condanne, ma anche la violazione della prescrizione di vivere
onestamente e di non violare le leggi, essendo stato colto nella quasi flagranza
del suddetto furto; e, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, sulla
pena base per il più grave reato di furto (capo A), determinata nella misura di
anni uno di reclusione, risulta applicato un solo aumento di pena di due mesi
per la continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo B),
avuto riguardo all’inosservanza del solo obbligo di vivere onestamente e

commessi l’8 novembre 2005, unificati nella continuazione, di concorso in furto

rispettare le leggi e non anche alla violazione del divieto di associarsi a persone
pregiudicate.
In altri termini il giudice di appello ha correttamente ritenuto, senza
incorrere per questo nel divieto di reformatio in peius, di confermare l’aumento
di pena stabilito in primo grado per il reato satellite previsto dall’art. 9, secondo
comma, legge n. 1423 del 1956 (capo B cit.), pur nell’esclusione, condivisa con
la difesa, di una delle due violazioni contestate (quella di essersi associato
abitualmente a persona pregiudicata), ferma l’inosservanza dell’obbligo di

sanziona il furto) non assorbito nel più grave delitto contro il patrimonio di cui
al capo A) (in senso conforme, con riguardo al concorso dei reati di guida
senza patente e di inosservanza degli obblighi inerenti la misura di prevenzione
personale: Sez. 1, n. 25122 del 09/06/2010, Piccolo, Rv. 247724, con
precedenti conformi).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/06/2015.

vivere onestamente e rispettare le leggi (nella specie la legge penale che

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