Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1643 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1643 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORDALISI VIRGINIA N. IL 24/11/1949
avverso l’ordinanza n. 1425/2012 GIP TRIBUNALE di FROSINONE,
del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gip del Tribunale di Frosinone, con ordinanza emessa il 13/03/2013,
dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna del
23/04/2012 proposta nell’interesse di Virginia Fiordalisi, perché tardiva.

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. sia in

al trattamento sanzionatorio.

3.11 ricorso è manifestamente infondato. Il decreto penale di condanna è
stato ritualmente notificato, ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in data
17/10/2012; l’opposizione è stata proposta in data 12/11/2012, ossia oltre il
termine di gg. 15 di cui all’art. 461 cod. proc. pen. (che nella fattispecie scadeva
il 02/11/2012), con conseguente inammissibilità dell’opposizione medesima.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Virginia
Fiordalisi con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

ordine alla ritualità della notifica del decreto penale di condanna, sia in relazione

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