Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16429 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16429 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSAOUDI YASSINE N. IL 21/10/1987
avverso la sentenza n. 3059/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

OSSERVA

lettura dei fatti di causa o, comunque, una diversa valutazione discrezionale, in
questa sede escluse, non essendo consentito sostituire la motivazione del giudice
di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una
qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla
sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel
delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006
n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non
è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo
della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della
prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio
in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile
rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia
stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nella concreta fattispecie, a fronte di una motivazione della sentenza di appello
esente da manifesti vizi logici e quindi insindacabile in questa sede e saldamente
agganciata alle risultanze probatorie, la ricorrente si è limitata a sommariamente
evocare i principi generali in tema di prova in relazione all’emergere di una non
meglio precisata e congetturata ipotesi liberatoria prevista dal citato art. 129.
Quanto alle attenuanti generiche, poi, la ricorrente, dimentica che le stesse già
in primo grado risultano esserle state riconosciute.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così dec o in R ma il 13 gennaio 2016
Il Co siglier estensore
iuseppe rasso)

Il Pr

1. Messaoudi Yassine, giudicato colpevole con la sentenza di cui in
epigrafe del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ricorre
per cassazione deducendo l’illogicità della motivazione in ordine al vaglio
probatorio
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p., sorrette da argomentazioni già scrutinate e risolte
negativamente dal giudice del merito e sommamente generiche.
2.1. Il Messaoudi omettendo del tutto di confrontarsi effettivamente con la
motivazione avversata, propone una diversa, approssimativa e congetturale

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