Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16429 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16429 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNARUMMA PASQUALE N. IL 26/10/1987
avverso la sentenza n. 7762/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDI();

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 marzo 2016 la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 27 febbraio 2014 del Giudice della udienza
preliminare del Tribunale di Napoli, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva
dichiarato Donnarumma Pasquale colpevole dei reati di cui agli artt. 10 e 12
legge n. 497 del 1974 (capo a) e 648 cod. pen. (capo b), e, esclusa l’aggravante

applicata la recidiva, lo aveva condannato alla pena, già ridotta per il rito, di anni
tre di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Giovanni Tortora, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di unico motivo con il quale ha denunciato manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che a fondamento dell’atto di impugnazione devono esserci censure collegate alle
ragioni argomentate della decisione impugnata, che non possono essere ignorate
dal ricorrente (tra le altre, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 1151
del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)
Nel caso di specie, a fronte delle valutazioni della decisione impugnata,
esaustive in fatto, per la loro logica congruenza alle risultanze del ripercorso
quadro probatorio ed esenti da vizi giuridici, il ricorrente non ha svolto critiche
specifiche, limitandosi a esprimere un diffuso dissenso di merito, affidato alla
mera e ripetuta osservazione della mancanza di risposta alle censure svolte con il
gravame, non esplicitate, e alle emergenze probatorie, non allegate per conferire
autosufficienza al ricorso.
3. L’aspecificità dei motivi, che solo nella forma denunzia vizi ammissibili in
questa sede, determina l’inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. c), cod. proc. pen.

di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, ritenuta la continuazione tra i reati,

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 06/04/2017
Il Consigliere estensore
Angela Tardio

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spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle

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