Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16428 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16428 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da
Grassia Luigi, nato il 09/06/1973 a Casal di Principe
Tartarone Luigi, nato il 02/11/1969 a Casal di Principe

avverso la sentenza del 02/07/2015 della Corte di appello di Napoli

dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio.

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2015 la Corte di appello di Napoli, tra le altre
statuizioni, ha confermato nei confronti di Grassia Luigi e Tartarone Luigi la
sentenza del 14 luglio 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che
aveva dichiarato gli stessi colpevoli dei reati di tentato omicidio di Cirillo

di fucile mitragliatore tipo Kalashnikov (capo B), e, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, e della
circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991, ritenuta
l’aggravante di cui all’art. 576 n. 4 cod. pen. assorbita in quella ex art. 7 legge n.
203 del 1991, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, li aveva
condannati alla pena di anni nove di reclusione ciascuno.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con
separati atti, entrambi gli imputati.
2.1. Grassia Luigi, per mezzo dell’avv. Manfredo Fiormonti, ha chiesto
l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi, denunciando:
– con il primo motivo, violazione dell’art. 133 cod. pen., in relazione all’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per non essersi valutati, nel determinare
la pena da irrogare, taluni degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., e omessa e
contraddittoria motivazione sul punto, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., dolendosi della mancata riduzione della pena in concreto irrogata
attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza;
– con il secondo motivo, violazione dell’art. 8 legge n. 293 del 1991, in
relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per non essersi valutati,
nel determinare la pena da irrogare, taluni degli elementi di cui all’art. 8 legge n.
203 del 1991, e omessa e contraddittoria motivazione sul punto, in relazione
all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dolendosi della omessa
applicazione della indicata circostanza attenuante speciale nella sua massima
estensione.
2.2. Tartarone Luigi, per mezzo dell’avv. Giovanni Caiazzo, ha chiesto
l’annullamento della sentenza sulla base di unico motivo, denunciando violazione
di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125
n. 3 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 8 legge n. 203 del 1991,
dolendosi della omessa applicazione della indicata circostanza attenuante
speciale della dissociazione attuosa nella sua massima estensione, avuto

2

Alessandro e Letizia Giovanni (capo A) e di detenzione e porto in luogo pubblico

riguardo alla entità, qualità, complessiva efficacia ed esiti della intrapresa
collaborazione processuale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale i ricorsi sono stati rimessi a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

È innanzitutto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso

proposto da Grassia Luigi, attinente alla contestata legittimità e logicità del
discorso giustificativo pertinente al confermato giudizio di comparazione, in
termini di equivalenza, tra le concesse attenuanti generiche e le contestate
aggravanti.
La Corte di merito, nel rispondere ad analoga censura svolta con l’atto di
appello, ha richiamato le modalità della condotta, connotate da profili di assoluta
gravità, e i plurimi precedenti penali; ha rappresentato che rispetto alle
circostanze di segno opposto era stata espressa una valutazione di equivalenza e
ha rimarcato che, attesi i predetti dati, tale valutazione, già particolarmente
benevola, andava confermata non essendo ragionevolmente formulabile il
giudizio di comparazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche,
come reclamato.
La motivata soluzione della equivalenza tra elementi circostanziali di segno
opposto resiste ai rilievi difensivi, esprimendo contrariamente agli stessi, in
modo né assertivo né manifestamente illogico, l’esito del coerente esercizio da
parte dei Giudici di merito del potere discrezionale, loro riservato dall’art. 69 cod.
pen. di determinare il disvalore complessivo dell’azione delittuosa con i pertinenti
elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, e di quantificare la
pena nel modo più aderente al caso concreto, alla luce di consolidati principi di
diritto (tra le altre, Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci,
Rv. 246134; Sez. 6, n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457).
3. Né hanno alcuna fondatezza le comuni censure svolte dal ricorrente
Grassia con il secondo motivo e dal ricorrente Granato con l’unico motivo dei
rispettivi ricorsi con riguardo alla “estensione” dell’attenuante speciale di cui
all’art. 8 legge n. 203 de11991, che chiesta nella sua misura massima è stata
contenuta in entrambi i gradi del giudizio.
La Corte di appello, confermando la valutazione del primo Giudice e
ponendosi in continuità argomentativa con la decisione impugnata quanto
all’analisi dei fatti e delle condotte con riguardo specifico ai contributi narrativi

3

1. I ricorsi sono inammissibili.

degli odierni ricorrenti, ha, in particolare, valorizzato l’entità della collaborazione
e ha rimarcato in negativo la gravità del fatto in contestazione, consistito in
tentato omicidio premeditato con ampia organizzazione di mezzi e
coinvolgimento di un numero considerevole di correi.
Rispetto a tale motivazione individualizzata, adeguata e congrua, che, nei
limiti del devolutum, ha esaminato le doglianze svolte con gli atti di appello, e
rigettate, le deduzioni difensive, già stimate sub valenti, sono prive di alcun
ragionevole fondamento nella prospettazione di affermate violazioni di legge e

valutazioni di merito e del campo della discrezionalità -logicamente esercitatanel giudizio di adeguatezza concreta della pena in relazione alla entità delle
condotte accertate.
4. I ricorsi devono essere pertanto dichiarato inammissibili.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché di ciascuno -valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2017
Il Consigliere estensore
Angela Tardi°
-Ì(

Il Presidente
70 V

contraddittorietà ovvero illogicità argomentative, oltre a essere invasive di

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