Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16427 del 06/04/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16427 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORALLO MICHELE N. IL 23/07/1983
CORALLO LUIGI N. IL 19/08/1989
avverso la sentenza n. 1873/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
18/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/04/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2015 la Corte di appello di Bari ha
dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello proposto in data 28 novembre
di Foggia il 30 settembre 2013, che li aveva condannati per il reato di cui all’art.
4 legge n. 110 del 1975 alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di
arresto e di euro rnilleduecento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto
personale congiunto, gli imputati che ne hanno chiesto l’annullamento sulla base
di unico motivo, con il quale hanno denunciato manifesta illogicità della
motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e
processuali con riferimento all’art. 548 cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale i ricorsi sono stati rimessi a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. La tesi difensiva, secondo cui il termine per la proposizione dell’appello
non era inutilmente decorso in mancanza della notifica al difensore dell’estratto
contumaciale della sentenza, è del tutto priva di pregio giuridico, dovendo tale
estratto essere notificato, come è avvenuto nella specie, al solo “imputato
contumace”, ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Né argomenti diversi sono traibili dai richiami fatti dal ricorrente alla
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pertinenti, al contrario, alla notifica
all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza.
3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarato inammissibili.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché di ciascuno -valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
9
2013 da Corallo Michele e Corallo Luigi avverso la sentenza emessa dal Tribunale
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2017