Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16425 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16425 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLELLA VINCENZO N. IL 04/07/1980
avverso la sentenza n. 2480/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOLA, del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 13/01/2016

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
Va ricordato che la scelta quantitativa, tra il minimo ed il massimo
edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli
elementi indicati nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurímis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, Rv.
230278). Nel caso di specie, peraltro, il Giudice del merito ha tenuto
esplicitamente conto dei gravi precedenti penali e del fatto che l’imputato
aveva avuto revocata la patente di guida con provvedimento prefettizio.
Infine, il ricorrente non adduce alcuna apprezzabile ragione per
riconoscere le invocate attenuanti generiche.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deci o in Roma il 13 gennaio 2016

1. Paolella Vincenzo, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida senza patente e condannato alla pena C. 6.000,00,
deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al
trattamento sanzionatorio e al mancato rincoscimento delel attenuanti
generiche.

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