Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16425 del 06/04/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16425 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSALA ALESSANDRO N. IL 28/02/1991
avverso la sentenza n. 844/2015 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
14/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2015 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato
Marsala Alessandro colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n.
110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato
motivo, un coltello a serramanico con lama lunga 6,5 centimetri da considerare
strumento da punta e da taglio atto a offendere, e, ritenuta la lieve entità del

coltello in sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
difensore avv. Calogero Sferrazza, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di due motivi, denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod.
proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110
del 1975, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla sua ritenuta responsabilità per il reato ascritto;
con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) , c) ed e) ,

cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é manifestamente infondato.
1.1. Secondo principi consolidati, gli oggetti indicati specificamente nella
prima parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 sono da ritenere
equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola
condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti,
non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della stessa disposizione
normativa occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente
utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (tra
le altre, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116; Sez. 1, n. 10279
del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253; Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015,
Cimpoesu, Rv. 264771).
1.2. Ne discende che solo con riferimento agli oggetti previsti nell’ultima
parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 è necessario verificare se, pure

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fatto, lo ha condannato alla pena di mille euro di ammenda, con confisca del

avendo una destinazione originaria innocua, possono essere utilizzati per l’offesa
alla persona.
Tale non era l’oggetto rinvenuto nella disponibilità dell’imputato,
rappresentato da un coltello a serramanico non a scatto, rientrante nella
categoria degli strumenti da punta o da taglio atti a offendere, secondo condivisi
principi (tra le altre, Sez. 1, n. 20705 del 02/04/2014, Lavore, Rv. 259615), con
la conseguenza che legittimamente il Giudice di merito ha fondato il giudizio di
responsabilità sull’assenza di un giustificato motivo del suo porto da parte

dell’accertamento della condotta, non stava compiendo, né si apprestava a
compiere (nulla avendo dedotto al riguardo), alcuna attività per la quale l’uso del
coltello fosse necessario o anche solo opportuno.
Né introduce ragioni di riflessione la circostanza dedotta dal ricorrente che
egli appartiene alla comunità dei c.d. caminanti ed esercita l’attività di arrotino,
trattandosi di affermazioni generiche, indimostrate e, in ogni caso, irrilevanti.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il Tribunale,
che ha riconosciuto l’attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110
del 1975 e ha irrogato la sola pena dell’ammenda, ha ritenuto del tutto
legittimamente ostativo alla concessione delle attenuanti generiche il precedente
penale, costituito da reati contro la persona e il patrimonio, commessi
dall’imputato in giovane età, con logica esplicazione della correttezza sul piano
argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017

dell’imputato, logicamente anche rimarcando che questi, al momento

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