Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16424 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16424 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ditto .frianuela, nata a Trieste il 8/8/1976
avverso la sentenza 4/6/2012 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 4/6/2012, la Corte di appello di Trieste,
confermava la sentenza del Tribunale di Trieste in data 21/10/2009 che
aveva condannato Ditto Emanuela, alla pena di anni uno, mesi cinque di
reclusione ed C. 500,00 di multa per il reato di rapina impropria e lesioni
personali.
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo
difensore di fiducia deducendo nullità dell’avviso di conclusioni delle
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Data Udienza: 05/04/2013
indagini e delle sentenze susseguenti per violazione degli artt. 521 e 522
cod. proc. pen.
1.
Il ricorso è infondato.
2.
La Corte territoriale, aderendo a quanto rilevato dal primo giudice,
ha già rilevato che il RM., contestando il reato di rapina impropria, ha
aderito all’indicazione del giudice, osservando che non può essere censurata
l’ulteriore contestazione di lesioni personali, dal momento che queste non
restano assorbite nel reato di rapina.
3.
In punto di diritto questa Corte ha statuito che Il pubblico ministero,
cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell’art. 521 comma
secondo cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa
l’esercizio dell’azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente
il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita
dall’organo giudicante, valendo l’ordinanza emessa a norma di detto articolo
a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria
imputazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41342 del 09/11/2006 Cc. (dep.
18/12/2006) Rv. 235440).
4.
Nel caso di specie non può essere revocato in dubbio che il P.M. si sia
attenuto alle prescrizioni del giudice contestando il reato di rapina impropria
invece di furto con destrezza. Nella rapina impropria il ricorso alla violenza è
elemento costitutivo del reato, quindi il P.M. doveva necessariamente
prendere in considerazione la condotta violenta attribuita all’imputata dopo
il furto e non poteva evitare di contestare il reato di lesioni personali poiché
tale reato esorbita dalla fattispecie legale tipica della rapina.
5.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 5 aprile 2013
Il Consigliere estensore