Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16423 del 06/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16423 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRROJ VLADIMIR N. IL 04/06/1980
avverso la sentenza n. 2998/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/04/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, decidendo con sentenza del 28 gennaio
2016, a seguito di rinvio disposto da questa Corte con
2015, in parziale riforma nei confronti, tra gli altri, di

tenza del 17 aprile

RO

Vladinnir della

sentenza emessa il 14 gennaio 2013 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Genova, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 4, comma 3, legge n.
533 del 1977, come sostituito dall’art. 10, comma 3, legge n. 128 del 2001,

primo e terzo coma, 625 n. 2 e 5, 61 n. 2 cod. pen.); ha escluso la detenzione
delle armi di cui al capo 2, fermo restando il porto pure ivi contestato oltre alla
detenzione della pistola di cui al capo

2-bis;

ha rideterminato la pena,

riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti e
applicata la diminuente del rito, in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro
seicento di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Vittorio Pandini, l’imputato, che ne ha chiesto
l’annullamento, denunciando con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione quanto alla individuazione in
tre anni della misura della pena base.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In tema di trattamento sanzionatorio il giudice non ha l’obbligo di
procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini
della determinazione della pena e di fornire un’analitica motivazione, essendo
sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei a evidenziare la
correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine
alla dosimetria della pena, poiché ha ragionevolmente valorizzato, nel
determinare la pena per il più grave di ricettazione, previo coerente richiamo ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., “l’oggettiva gravità del fatto, suscettibile di
non certo lieve allarme sociale”, la stessa, per l’effetto, fissando, avuto riguardo

2

contestata con riguardo al delitto di furto sub 1 (di cui agli artt.110, 624-bis,

alla richiamata forbice edittale, in anni tre di reclusione ed euro seicento di
multa, e quindi calcolando distinti aumenti a titolo di continuazione per gli altri
reati fino alla pena finale, già ridotta per il rito, di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro seicento di multa.
Né il ricorrente ha rappresentato con il ricorso alcun significativo elemento
di omessa valutazione, limitandosi a opporre la inadeguatezza della svolta
motivazione.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/04/2017
Il Consigliere estensore
Angela Tardio

Il Presidente

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA