Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16423 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16423 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Oliva Luigi, nato a Milano il 30/3/1977
avverso la sentenza 12/3/2012 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenica Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/3/2012, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Lodi in data
15/11/2010, che aveva condannato Oliva Luigi alla pena di anni uno, mesi
quattro di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un
assegno.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia deducendo erronea applicazione della legge penale e

1

Data Udienza: 05/04/2013

manifesta illogicità della motivazione. In particolare ripropone l’accezione di
nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. Si duole, inoltre,
di vizio della motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato in testa all’agente.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda l’eccezione di nullità per omessa notifica

dell’avviso di conclusione delle indagini, la questione è stata definitivamente
risolta dalla Corte d’appello che ha rilevato che l’avviso è stato comunque
notificato al difensore dell’imputato, sia pure con errata indicazione del
numero del procedimento per mero errore materiale ed ha osservato che, in
ogni caso, si tratta di nullità a regime intermedio, da considerarsi sanata
non essendo stata sollevata, né rilevata d’ufficio prima della deliberazione
della sentenza di primo grado.
3.

In proposito questa Corte ha statuito che la nullità del decreto di

citazione a giudizio per l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve
essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491
cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento
della costituzione delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35420 del
11/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248302).
4.

Nel caso di specie l’eccezione è stata sollevata soltanto con l’atto

d’appello; pertanto la censura è manifestamente infondata.
5.

Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo

motivo relativo all’elemento soggettivo.
In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento
soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della
provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento,
anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla
mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^,
27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del
11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008 ) Rv. 241458).
6.

Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento

psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,
che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente
relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
7.

Nel caso di specie la Corte d’appello correttamente ha dedotto la

sussistenza del dolo in testa all’agente dalla circostanza che l’Oliva ha
utilizzato un assegno bancario, tratto da un conto corrente di cui non era
titolare, apponendovi la propria firma di traenza.
8.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Presidente

della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della

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